Comma 1 dell’art. 167 del T.U.IR. (così come dal D.Lgs. 147/2015 e dalla L. 208/2015)

 

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Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

  1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o

indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta

persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o altro ente,

residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato ((di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti

all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico

europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri

un effettivo scambio di informazioni)), i redditi conseguiti dal

soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. (172) ((174))

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma

144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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