La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1

La norma generale anti elusione (General anti avoidance rule (GAAR)) è un tipo di norma concepita per combattere gli scenari di elusione fiscale che in  forma giuridica legittima mirano a eludere le conseguenze giuridiche.

Un sistema fiscale, per affrontare scenari innovativi di evasione fiscale, adotta la General anti avoidance rule .

La General anti avoidance rule è contemplata dall’art. 6 (1) della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad  (Anti tax avoidance Directive)  1) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Nel campo del diritto tributario, la GAAR è stata criticata per essere troppo astratta e quindi dannosa per la certezza del diritto.

Nell’art. 6 della ATAD 1 sono contemplati cumulativamente un  test soggetto ed un test oggettivo che esaminano l’intensione soggettiva dei contribuenti e la realtà economica oggettiva.

Al riguardo del test soggettivo (comma 1 art. 6)  vengono considerate quelle costruzioni poste in essere allo scopo principale  di ottenere un vantaggio fiscale  in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile.

Al riguardo del test oggettivo (comma 1 art. 6) una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

(1) DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2016

Articolo 6 – Norma generale antiabuso

1.   Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.   Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l’imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale.

Malta attua la direttiva UE ATAD 1

La  Legge n. 411 del 2018 emanata dal governo maltese recepisce la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad  (Anti tax avoidance Directive)  1) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

La direttiva ATAD 1 introduce alcune importanti modifiche in termini fiscali alla legge maltese, prevedendo norme che in precedenza non erano affatto contemplate come le nuove regole per le CFC (Controlled Foreign Companies),  le imposte di uscita, fino alla regola generale anti abuso voluta per contrastare il ricorso alla pianificazione fiscale aggressiva.

I nuovi obblighi si applicano dal 1° gennaio 2019, ad eccezione della exit tax, che scatterà solo dal 1° gennaio 2020.

L’implementazione della direttiva ATAD1, nell’intento di scoraggiare il trasferimento degli utili in un Paese a bassa a e/o zero tassazione,  fornisce nuove regole  obbligatorie per le società straniere controllate (CFC) da soggetti residenti.
Inoltre, per evitare che le società evitino le imposte quando riposizionano le rispettive attività ad esempio in giurisdizioni fiscalmente concorrenti, sono previste anche eventuali imposte di uscita (contemplate dall’art. 5 della Direttiva ATAD  1)
L’ATAD1 ha introdotto ulteriori regole di limitazione degli interessi per scoraggiare schemi e disposizioni che mirano a creare flussi debitori artificiali a cui corrispondono deduzioni sostanziali.
Tra gli obblighi  vi sono anche quelli che originano da una regola generale anti-abuso (GAAR (General anti avoidance rule)), art. 7 dell’ATAD 1, voluta per contrastare il ricorso alla pianificazione fiscale aggressiva.

L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 20 giugno 2019 il termine entro cui le istituzioni finanziarie italiane devono effettuare la trasmissione delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS)

Con il provvedimento n. 69618 del 26 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 20 giugno 2019 il termine entro cui le istituzioni finanziarie italiane devono effettuare la trasmissione delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) all’Agenzia delle Entrate dei dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale la direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) nonché gli Accordi sottoscritti in applicazione della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE del 1988, come modificata nel 2010, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione, il Common Reporting Standard (CRS).

DIRETTIVA 2014/107/UE (DAC 2) – scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Con la legge n. 95/2015 l’Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva n. 2014/107/UE (c.d. DAC2), del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il D.M. 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Fiscalità Internazionale ed Internazionalizzazione