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Direttive anti elusione – Anti Tax Avoidance Directives (ATAD 1 e 2)

La  direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016  (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 1) fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
Essa si basa sulle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 volte ad
affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto Base erosion and profit shifting (BEPS)): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva  e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Oltre 125 paesi e giurisdizioni, nell’ambito del quadro inclusivo dell’OCSE / G20, collaborano per attuare le misure BEPS.

Le norme della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) sono in vigore dal 1° gennaio e saranno operative e a pieno regime dalla metà del 2019.

Tutti gli Stati membri:
  • tasseranno i profitti fiscali trasferiti verso Paesi a fiscalità ridotta in cui l’impresa non possiede alcuna attività economica reale ((Articolo 7 – Norme sulle società controllate estere) L’azione BEPS 3 contiene raccomandazioni per rafforzare le regole per la tassazione delle società straniere controllate (CFC));
  • limiteranno l’importo degli interessi passivi netti che un’impresa può detrarre dal reddito imponibile ((Articolo 4 – Norma relativa ai limiti sugli interessi)BEPS 4) .
  • saranno nella posizione, anche legiferando in modo autonomo, di applicare norme anti abuso (Articolo 6 – Norma generale antiabuso (La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1)).

La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 ) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi (Azione BEPS 2) che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.
La direttiva 2016/1164 (Atad 1) , infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall’interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. L’obiettivo della modifica è applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità
residenti in Paesi terzi.

La direttiva del 2017 prevede inoltre:

  • l’esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di
    applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie;
  • l’entrata in vigore delle proprie disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).
Le direttive impongono agli Stati membri di applicare:
  • la nuova normativa sulle CFC e le disposizioni generali antiabuso nel diritto interno con effetto dal 1° gennaio 2019;
  • l’applicazione della regola di tassazione in uscita con effetto dal 1° gennaio 2020;
  • la maggior parte delle misure relative ai disallineamenti ibridi con effetto dal 1° gennaio 2020 (nel caso di particolari schemi ibridi, 1° gennaio 2022).
  • l’attuazione delle misure di limitazione degli interessi può, in alcuni casi, essere rinviata al 1° gennaio 2024.
L’UE si adopera inoltre per garantire che i suoi partner internazionali attuino norme globali contro l’elusione fiscale, attraverso un lavoro continuo su un elenco di giurisdizioni fiscali non collaborative (vedi: Nuova Black List UE al 12/03/2019).
In attuazione delle due Direttive in Italia è stato emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)

Vedi: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf

La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1

La norma generale anti elusione (General anti avoidance rule (GAAR)) è un tipo di norma concepita per combattere gli scenari di elusione fiscale che in  forma giuridica legittima mirano a eludere le conseguenze giuridiche.

Un sistema fiscale, per affrontare scenari innovativi di evasione fiscale, adotta la General anti avoidance rule .

La General anti avoidance rule è contemplata dall’art. 6 (1) della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad  (Anti tax avoidance Directive)  1) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Nel campo del diritto tributario, la GAAR è stata criticata per essere troppo astratta e quindi dannosa per la certezza del diritto.

Nell’art. 6 della ATAD 1 sono contemplati cumulativamente un  test soggetto ed un test oggettivo che esaminano l’intensione soggettiva dei contribuenti e la realtà economica oggettiva.

Al riguardo del test soggettivo (comma 1 art. 6)  vengono considerate quelle costruzioni poste in essere allo scopo principale  di ottenere un vantaggio fiscale  in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile.

Al riguardo del test oggettivo (comma 1 art. 6) una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

(1) DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2016

Articolo 6 – Norma generale antiabuso

1.   Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.   Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l’imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale.

Malta attua la direttiva UE ATAD 1

La  Legge n. 411 del 2018 emanata dal governo maltese recepisce la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad  (Anti tax avoidance Directive)  1) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

La direttiva ATAD 1 introduce alcune importanti modifiche in termini fiscali alla legge maltese, prevedendo norme che in precedenza non erano affatto contemplate come le nuove regole per le CFC (Controlled Foreign Companies),  le imposte di uscita, fino alla regola generale anti abuso voluta per contrastare il ricorso alla pianificazione fiscale aggressiva.

I nuovi obblighi si applicano dal 1° gennaio 2019, ad eccezione della exit tax, che scatterà solo dal 1° gennaio 2020.

L’implementazione della direttiva ATAD1, nell’intento di scoraggiare il trasferimento degli utili in un Paese a bassa a e/o zero tassazione,  fornisce nuove regole  obbligatorie per le società straniere controllate (CFC) da soggetti residenti.
Inoltre, per evitare che le società evitino le imposte quando riposizionano le rispettive attività ad esempio in giurisdizioni fiscalmente concorrenti, sono previste anche eventuali imposte di uscita (contemplate dall’art. 5 della Direttiva ATAD  1)
L’ATAD1 ha introdotto ulteriori regole di limitazione degli interessi per scoraggiare schemi e disposizioni che mirano a creare flussi debitori artificiali a cui corrispondono deduzioni sostanziali.
Tra gli obblighi  vi sono anche quelli che originano da una regola generale anti-abuso (GAAR (General anti avoidance rule)), art. 7 dell’ATAD 1, voluta per contrastare il ricorso alla pianificazione fiscale aggressiva.

Direttive Atad 1 e 2

Atad è la sigla che indica due direttive europee (la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 )adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance) varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati UE un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

In attuazione delle due Direttive è stato emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2019