Direttiva Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

La Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, reca modifica della direttiva 2011/16/UE, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La Direttiva è stata recepita dall’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1).

A seguito è stato emanato il D.M. 23/02/2017

(1) 145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attivita’economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita’, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa’ controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa’ controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente inuno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.