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Convenzione BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il progetto per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utiliBase Erosion and Profit Shifting»; di seguito BEPS), che intende impedire l’eccessiva riduzione dell’utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla, è stato lanciato il 12 febbraio 2013 con un primo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Facendo seguito a tale rapporto, l’OCSE ha pubblicato, il 19 luglio 2013, il suo piano d’azione composto di 15 misure miranti a risolvere la problematica dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili.
Il G20 ha sostenuto il piano d’azione e il progetto è diventato un progetto congiunto, in cui tutti gli Stati del G20 e dell’OCSE hanno partecipato ai lavori tecnici in maniera paritaria. I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015,

A  seguito delle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 è stata emanata la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016  (cosiddetta Anti Tax Avoidance DirectiveATAD 1) che fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

I rapporti finali del progetto BEPS contengono anche disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). Detti accordi traggono spunto dal Modello di Convenzione OCSE che costituisce da sempre una bozza a cui gli Stati possono ispirarsi in occasione della stipula di un nuovo Trattato o di una modifica di un trattato esistente.

Le disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI) derivano dai rapporti finali concernenti le seguenti misure del piano d’azione BEPS:

  • neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride;
  • prevenire l’abuso dei trattati;
  • impedire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione e migliorare l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie.

La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 ) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi (Azione BEPS 2) che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.

Vedi: Members of the Inclusive Framework on BEPS

Alcune di queste disposizioni convenzionali costituiscono standard minimi, la cui attuazione è posta sotto esame nell’ambito di valutazioni tra pari («peer reviews») effettuate dall’«Inclusive Framework on BEPS».
Al fine di adeguare in tempi brevi e in modo economicamente efficiente le CDI esistenti, che sono più di 3500 a livello mondiale, nell’ambito dell’azione 15 del progetto BEPS un gruppo composto di oltre 100 Stati e territori, ha elaborato una Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»).

Il sito dell’OCSE contiene un elenco, aggiornato a giugno 2019,  di Stati firmatari della Convenzione BEPS.

La Convenzione BEPS è stata elaborata in due fasi:

  • nella prima, un gruppo di esperti di diritto internazionale e in materia fiscale ha verificato la possibilità di realizzare uno strumento multilaterale che consentisse di mettere in atto le misure BEPS relative alle convenzioni fiscali e di modificare le CDI bilaterali.
    Nel rapporto 3 pubblicato dall’OCSE il 16 settembre 2014, il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che un siffatto strumento multilaterale è auspicabile e realizzabile;
  • in una seconda fase è stato predisposto un mandato per un gruppo ad hoc che sviluppasse uno strumento multilaterale, ossia la Convenzione BEPS. Nel mese di maggio del 2015 il gruppo ad hoc ha avviato i lavori
    Alla fine di novembre del 2015 la Convenzione BEPS è stata ufficialmente approvata e pubblicata dall’OCSE nelle versioni in francese e in inglese. Contestualmente, il gruppo ad hoc ha presentato una nota esplicativa concernente la Convenzione BEPS (cosiddetta «Explanatory Statement»).
    Il rapporto sulla fattibilità della Convenzione BEPS, pubblicato nel 2014, ne prevede la coesistenza con le CDI bilaterali.

L’adesione alla Convenzione BEPS è facoltativa, tuttavia è caldeggiata dall’OCSE e dal G20 che la considerano uno strumento efficiente per attuare le raccomandazioni BEPS relative alle convenzioni fiscali.
Per permettere al maggior numero possibile di Stati e territori di utilizzare la Convenzione BEPS per modificare le CDI in vigore, detta Convenzione contiene disposizioni che assicurano una certa flessibilità nell’applicazione.
Benché la Convenzione sia ritenuta uno strumento efficiente per adeguare le CDI esistenti, è risaputo che esistono motivi e situazioni per cui determinate CDI non sono modificabili dalla Convenzione BEPS, ma possono essere comunque modificate percorrendo la via bilaterale.

La Convenzione BEPS è una convenzione internazionale a sé stante che costituisce il fondamento per la modifica delle CDI in essere, la cui revisione è dunque possibile senza un protocollo di modifica
bilaterale. La Convenzione BEPS contiene un preambolo e sei parti distinte:

  • La parte I disciplina il campo di applicazione della Convenzione BEPS e l’interpretazione dei termini (art. 1 e 2);
  • Le parti II–V contengono le disposizioni materiali della Convenzione BEPS che derivano dai rapporti finali sull’azione 2 (neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride), sull’azione 6 (prevenire l’abuso dei trattati), sull’azione 7 (impedire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione) e sull’azione 14 (migliorare l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie). Alcune parti delle disposizioni convenzionali derivanti dalle azioni 6 e 14 rappresentano standard minimi;
  • La parte VI della Convenzione BEPS disciplina l’arbitrato. Mentre le disposizioni materiali nelle parti II–V derivano dai rapporti finali BEPS del 2015, le disposizioni sull’arbitrato sono state elaborate specificamente per la Convenzione BEPS . Poiché le nuove disposizioni sulla procedura arbitrale non rappresentano uno standard minimo, gli Stati e i territori che hanno firmato la Convenzione possono decidere liberamente se applicare queste disposizioni (art. 18–26);
  • Le disposizioni finali prevedono in particolare quanto segue: riserve (art. 28), notifiche (art. 29), conferenza delle Parti (art. 31), emendamenti alla Convenzione (art. 33), entrata in vigore (art. 34), efficacia (art. 35 e 36) e recesso dalla Convenzione BEPS (art. 37).

L’Articolo 1 – Campo di applicazione della Convenzione –  della Convenzione BEPS stabilisce  che la stessa modificherà tutti gli Accordi fiscali coperti, ossia le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra due Stati, notificate da entrambi detti Stati al c.d. depositario, Segretario Generale dell’OCSE.

L’Italia ha notificato 84 convenzioni tra cui alcune non ancora in vigore all’epoca ossia le convenzioni con Barbados, Gabon, Kenya, Mongolia e Romania, oltre che dei protocolli di modifica del trattato stipulato con le Filippine e con l’India. Tra i trattati notificati ve ne sono anche di stipulati con Paesi che non hanno aderito alla Convenzione Multilaterale BEPS. In questi casi l’operatività della Convenzione BEPS è subordinata all’adesione alla stessa da parte dell’altro Paese.

L’art. 34 – Entrata in vigore – della Convenzione BEPS stabilisce che:

  1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Per ogni Firmatario che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il
    primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Poiché il quinto strumento di ratifica è stato depositato a marzo 2018 da parte della Slovenia, la convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2018 in relazione ai trattati stipulati tra i primi 5 Paesi che hanno recepito nel loro ordinamento interno la Multilaterale (Austria, Isola di Man, Jersey, Polonia, Slovenia).

Attualmente l’Italia non ha ancora recepito con Legge interna la Convenzione multilaterale e pertanto non ha nemmeno depositato il c.d. “strumento di ratifica”.

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

OCSE – Azioni BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il progetto BEPS si inserisce nell’ambito di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Le 15 azioni sviluppate nel contesto del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) / G20, forniscono ai governi strumenti nazionali e internazionali  per affrontare l’elusione fiscale , assicurando che i profitti siano tassati laddove vengono svolte attività economiche che generano i profitti e dove viene creato valore.

Per  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) s’intende quell’insieme di strategie poste in essere da alcune imprese per sfruttare disallineamenti normativi al fine di:

  • spostare artificialmente profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente (profit shifting)
  • abbattere la base imponibile attraverso pratiche elusive (base erosion)

Il progetto BEPS risponde alla necessità di:

  • assicurare che i profitti vengano tassati dove avviene l’attività economica
  • ripristinare la fiducia dei contribuenti nell’equità dei sistemi fiscali
  • permettere a tutte le imprese di operare nelle stesse condizioni
  • fornire ai governi strumenti per l’efficienza delle politiche fiscali nazionali
  • limitare il rischio che alcuni paesi adottino misure unilaterali che possano indebolire i principi della fiscalità internazionale

Le 15 azioni sono:

  1. Economia digitale
  2. Hybrid Mismatch Arrangements
  3. Regolamentazione Controllate Estere
  4. Deduzione degli interessi 
  5. Pratiche fiscali dannose 
  6. Clausole antiabuso 
  7. Stabile organizzazione 
  8. Transfer Pricing Beni immateriali 
  9. Transfer Pricing Allocazione dei rischi
  10. Transfer Pricing Transazioni ad alto rischio erosione 
  11. Misura e monitoraggio BEPS 
  12. Regole di Disclosure 
  13. Documentazione Transfer Pricing 
  14. Risoluzione delle controversie 
  15. Strumento multilaterale 

Vedi: 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf