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Il conferimento d’azienda in un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

 I conferimenti d’azienda, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, sono qualificate, in ambito Iva, come operazioni escluse (o fuori campo) dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, a fronte dell’esclusione dall’IVA, dovrebbe scattare il cd. principio di alternatività con l’imposta di registro (nonché con le ipotecarie e catastali) , con applicazione di quest’ultima in misura proporzionale.

Per il conferimento d’azienda, pur a fronte della mancata applicazione dell’IVA, art. 4, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, si rende applicabile in ogni caso l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200, anche se nel compendio aziendale conferito sono presenti beni immobili.

In base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347,  le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».

Quindi, per il conferimento d’azienda il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, ai fini dell’imposizione indiretta, è  dovuta:

  • l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
  • euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.

Conferimento di azienda da parte di società od enti

Ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131,  sono soggetti ad imposta fissa di registro i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, fatti da una società ad altra società esistente o da costituire, ovvero posti in essere da enti diversi dalle società, purché, in base al primo comma dello stesso articolo,  aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.

Come chiarito con la circolare ministeriale 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 23, nel commento all’art. 50 del t.u. sull’imposta di registro, la legge, nell’equiparare alle aziende i complessi aziendali, «non esige più il requisito che i rami dell’impresa pertinenti a tali complessi siano gestiti distintamente e con contabilità separata, come richiedeva il previgente d.p.r. n. 634/1972».

La legge contempla tutte le ipotesi di conferimento della proprietà di aziende o rami di aziendasia i conferimenti effettuati in sede di costituzione della società, sia quelli effettuati in società già esistente, a seguito di aumento di capitale.

Sotto il profilo soggettivo, si fa espresso riferimento ai conferimenti da società a società (ovviamente di qualsiasi tipo ed oggetto), ed alle analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società (a favore, ovviamente, sia di altri enti che di società).

La direttiva CEE 69/335 del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, dispone l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale sui conferimenti agli atti societari che comportino il conferimento da parte di una o più società della totalità dei loro patrimoni o di uno o più rami della loro attività ad una o più società esistenti o in via di costituzione. La Corte di giustizia CEE 13 febbraio 1996, Cause riunite C-197/94 e C-252/94, chiamata a giudicare in merito all’Art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE, ha deciso che:  l’ art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificato dalla direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell’ imposta sui conferimenti, applicabile dal 1 gennaio 1976, e successivamente dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, applicabile dal 1 gennaio 1986, osta all’ applicazione di una normativa nazionale.

L’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 deve essere interpretato in senso estensivo, in considerazione dei principi comunitari,   volti a favorire in generale i processi di concentrazione e ristrutturazione aziendale. Devono quindi esservi ricomprese le operazioni di conferimento da società a società, da società ad enti diversi, da enti diversi a società, da enti ad enti.

Dal coordinamento della disposizione in oggetto con quella contenuta nella nota IV all’art. 4 della tariffa, parte prima, nonché con quella contenuta nella lettera a), numero 3), del medesimo art. 4, emerge che l’imposta di registro in misura fissa si applica a tutti i conferimenti in società o enti, a prescindere dalla circostanza che la società conferitaria abbia la propria sede sia in Italia che all’estero.

Conferimento di azienda da parte di imprenditore individuale

L’art. 4, lettera a), n. 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, assoggetta ad imposta fissa di registro il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa. La disposizione equipara sostanzialmente i conferimenti effettuati da imprenditore individuale a quelli effettuati da società ed altri enti, pur rimanendo, comunque,  le due fattispecie formalmente disciplinate da due norme distinte, contenute rispettivamente:

  • nel n. 3 della lettera a) dell’art. 4 della tariffa;
  • nella lettera b),  dell’art. 4 della tariffa.

Conferimento in Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)

Come si è detto, in base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347,  le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Quindi, per il conferimento d’azienda, il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, in un GEIE, ai fini dell’imposizione indiretta, è  dovuta:

  • l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
  • euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.

Nessuna particolare disciplina è invece prevista per l’imposta di bollo, che è dovuta nella misura ordinaria.

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Per quanto attiene i GEIE non residenti,

  • essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE,
  • non facendo distinzione la normativa nazionale  in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non,

si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.

I vantaggi del GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa, parte prima, Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g): atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che:”Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, gli atti propri del GEIE per i quali si può usufruire dell’imposta di registro in misura fissa, sono quegli elencati nell’art. 4 della tariffa, parte prima,, allegata al T.U. dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc…

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Ora c’è da considerare che per gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi mentre per l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale siamo in presenza di un preciso dettato in base al  terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240, il quale stabilisce che scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti, la misura della stessa è soggetta ad interpretazione.

Il grande vantaggio del GEIE, con riferimento gli atti di compravendita di immobili, consiste nell’applicazione dell’imposta ipotecaria di trascrizione e dell’imposta catastale in misura fissa.

Nel caso di acquisto di beni da un privato, pertanto il GEIE permette un importante risparmio in termini di imposta. Ovviamente tale risparmio viene vanificato nel caso di acquisto assoggettato a IVA.

ll GEIE,  rappresenta un ottima soluzione, per esempio,

  • ove rivesta la funzione di trustee,  in sede di istituzione di un trust per il conferimento di beni immobili e/o registrati, poiché detti conferimenti sconterebbero € 200 di imposta catastale, € 200 di imposta ipotecaria e € 200 di imposta di registro,
  • come intestatario di aziende e/o beni immobili soggetti allo stesso trattamento fiscale.

Un’interpretazione più ampia ricomprende tra gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico,  soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche tutti quegli atti che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diretti reali di godimento sugli stessi.

In pratica, in base a questa interpretazione, per conferire o trasferire a titolo gratuito o oneroso un immobile al GEIE, si pagano solo € 200 di imposta catastale, € 200 di imposta ipotecaria e € 200 di imposta di registro.

Per quanto attiene i GEIE non residenti,

  • essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE
  • non facendo distinzione la normativa nazionale  in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non

si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.

Tassazione degli utili rinvenienti da un GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non residente

L‘art. 40 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) recita: “Il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri”.

La disciplina fiscale del GEIE, quindi,  è ispirata al principio di trasparenza. Il risultato dell’attività del GEIE , sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli partecipanti, venendo, di conseguenza, tassato in campo agli stessi.

A conferma, l‘art. 21 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 dispone: “Il profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.”

L’art. 11 del Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico Geie, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1991) recita:
“1. Il GEIE non e’ soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta locale sui redditi.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente
avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la
dichiarazione dei redditi agli effetti dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, etenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.
3. Il GEIE e’ obbligato altresi’ ad effettuare le ritenute previste nel
titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la
dichiarazione di cui all’art. 7 del decreto stesso.
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.  Ai fini dell’applicazione della imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si
scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.”

Come si vede l’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 conferma “la trasparenza fiscale” del GEIE.

In base al comma 6 la quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE estero concorre, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche, alla formazione del reddito complessivo.

Più complesso è l’esame dell’aspetto dichiarativo dei redditi derivanti dalla partecipazione ad un GEIE non residente nel territorio dello Stato.

Avuto riguardo al Modello REDDITI Persone Fisiche 2019,
Periodo d’imposta 2018, le istruzioni al Quadro RH,  Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate, dispongono che:  il Quadro RH deve essere utilizzato dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Le istruzioni al Modello REDDITI Persone Fisiche non considerano esplicitamente in nessun punto il caso di redditi rinvenienti da GEIE no residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le istruzioni alla Sez. I-A – Redditi di capitale – dispongono che: “la prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuentederivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Le istruzioni alla Sez. I-A del Quadro RL considerano gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente sono  in accordo con il comma 6 dell’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 che dispone che la quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche.

Invece c’è un’evidente contraddizione considerando  il momento impositivo.

L’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991  dispone che i redditi e le perdite del GEIE sono imputati a ciascun membro, indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali,  invece le  istruzioni alla Sez. I-A, considerano gli utili percepiti, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Quindi ricomprendere i considerati redditi tra quelli di cui alla Sez. I-A  porterebbe ad un’evidente disparità di trattamento, al riguardo del momento impositivo, tra i redditi delle GEIE residenti, o non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, e quelli di GEIE estere prive di stabile organizzazione in Italia.

Le istruzioni alla Sez. V del quadro M – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva – dispongono che nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Quindi, in base ad un parere personale, l’unico Quadro del Modello Redditi Persone Fisiche che sembrerebbe rispondere al dettato del comma 6 del Dlgs. 240/1991 è il Quadro RH.

Alla medesima conclusione si potrebbe giungere considerando la “trasparenza fiscale” della GEIE dettata dall’art. 40 del Regolamento (CEE) n. 2137/85.

Per quanto attiene il reddito delle società di capitali gli utili derivanti da un GEIE non residente nel territorio dello Stato, a nostro parere, non possono essere ricompresi tra quelli di cui all’art. 89, terzo comma, del TUIR, dichiarati tra le variazioni in diminuzione del reddito al rigo 47 del quadro RF, in quanto si andrebbe contro il dettato del sesto comma dell’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 che prevede esplicitamente che la quota di reddito derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.