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Tassazione “italiana” dei rimborsi fiscali al socio di una società maltese

I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.

Per poter richiedere un rimborso fiscale:

  • la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
  • e quindi distribuire i dividendi.

Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate  dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi
.

Secondo  l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi:ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.

Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.

Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.