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Bulgaria – Perché sceglierla

Regime Fiscale Favorevole

  • La Bulgaria ha un regime fiscale favorevole con un aliquota dell’imposta sul reddito societario del 10%.
  • Imposta sul reddito personale è del 10%, aliquota forfettaria.
  • Per insediamenti industriali in aree ad alta disoccupazione è concessa un aliquota dello 0%
  • Esenzione IVA di 2 anni per le importazioni di attrezzature per progetti di investimento oltre 5.000.000 € con la creazione di almeno 50 posti di lavoro
  • Il periodo di ammortamento per i computer e le nuove attrezzature di produzione è di 2 anni
  • 5% di ritenuta alla fonte sui dividendi

Zone economiche di libero scambio

  • La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio

Stabilità Macroeconomica

  • La Bulgaria è membro dell’Unione Europea, della NATO e dell’OMC
  • La stabilità della moneta è garantita dal currency board, che ha ancorato il lev bulgaro all’euro (1 Euro = 1,95583 BGN)
  • La Bulgaria ha uno dei debiti pubblici più bassi dell’Unione Europea
INDICATORI 2017 2018 2019 2020
Crescita del PIL (%, anno) 3,8 3,2 3,6 3,6
Inflazione (%, anno) 1,2 2,6 2,0 1,8

da fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/bulgaria_en.htm

Bassi Costi di produzione

  • La Bulgaria ha uno dei costi più competitivi del lavoro in Europa centrale e orientale
  • Il Costo dell’energia elettrica per usi industriali è al 70% della media europea

Posizione strategica

Situata nel cuore dei Balcani, la Bulgaria è un polo logistico strategico.
La facilità di trasporto di merci è fornita da:

  • Cinque corridoi paneuropei (IV, VII, VII, XI, X), che attraversano il paese
  • TRACECA Transport programma, che collega l’Europa con la regione del Caucaso e dell’Asia centrale
  • Quattro principali aeroporti: Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna
  • Due porti principali: Varna e Bourgas
  • Numerosi porti del Danubio

Accesso ai mercati

Grazie alla sua posizione Bulgaria offre un accesso diretto ai seguenti mercati chiave:

  • Unione Europea – Mercato tariffa zero con una popolazione di 500 milioni
  • CIS – non ancora ben penetrato mercato con un elevato potenziale
  • Turchia – Mercato a dazio zero di quasi 80 milioni di abitanti
  • Medio Oriente – un mercato con alto potere d’acquisto
  • Mercato Nord Africano

Risorse umane

  • Forza lavoro altamente qualificata e multilingue
  • il 62,2% del totale della popolazione è in età lavorativa (circa 4,6 milioni)
  • 60 000 studenti ogni anno si laureano da 51 università
  • Il 98% degli studenti delle scuole superiori studia una lingua straniera (solitamente inglese) e il 73% una seconda lingua (principalmente tedesco, francese, spagnolo, russo)
  • Il 94% delle scuole ha accesso a Internet

Residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni

La Legge 119(I)/2017  ha modificato l’art.2 della “Legge  sul reddito del 2002″( Legge118(I)/2002) consentendo, con effetto dal 1˚ gennaio 2017, di acquisire la residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni durante l’anno fiscale in corso.

La “regola dei 60 giorni” è un ulteriore tassello normativo che si aggiunge alla “regola dei 183 giorni”, ed è rivolta ad individui che non trascorrono più di 183 giorni nella Repubblica di Cipro o in un’altra giurisdizione.

La “regola dei 60 giorni” intende attrarre un significativo numero di persone che, in assenza di una residenza fiscale definita, non soddisfacendo i requisiti per la residenza fiscale in nessun paese,  rischiano di rimanere esposte alle pretese delle diverse autorità fiscali.

Sulla base del citato emendamento l’individuo verrà considerato residente fiscale a Cipro nel caso in cui lo stesso soddisfi i cumulativamente i seguenti requisiti :

  • Non essere residente fiscale in un altro Stato;
  • Non risiedere in un altro Stato per un periodo eccedente ai 183 giorni;
  • Mantenere la residenza in un immobile (sia di proprietà che in affitto) all’interno del territorio della Repubblica;
  • Esercitare del business a Cipro. Per soddisfare quest’ultima condizione il richiedente deve:
    • mantenere qualsiasi tipo di business a Cipro
    • oppure essere impiegato
    • o ricopre cariche in un’azienda residente fiscalmente a Cipro durante l’anno fiscale in corso.

Quanto sopra non è considerato valido in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno fiscale.

Bisogna precisare che la normativa sopra menzionata non elimina la “regola dei 183 giorni”. Questa rimane in vigore e conformemente a quanto viene stabilito dalla stessa troverà applicazione laddove un individuo risiederà a Cipro per più di 183 giorni nello stesso anno.

Un individuo è considerato domiciliato a Cipro a fini fiscali quando è residente fiscale per almeno 17 anni negli ultimi 20 anni precedenti l’anno fiscale in questione.

è considerato un residente fiscale ed è esentato dalla tassazione a Cipro sul suo reddito mondiale (Cipro e di provenienza mondiale), dividendi e interessi.

Un individuo che non è domiciliato a Cipro a fini fiscali e che diventa residente fiscale cipriota secondo la regola dei 183 giorni o dei 60 giorni è soggetto a tassazione secondo il principio del worldwide income.

I vantaggi per colui che sceglie di diventare residente fiscale cipriota sono i seguenti:

  • Esenzione dalla tassazione di interessi e dividendi da fonti estere;
  • Esenzione dalla tassazione sul capital gain derivante dalla vendita di titoli incluse quote di aziende locali o straniere, obbligazioni, diritto di opzione su azioni, ecc., ad eccezione dei casi in cui il valore delle quote deriva da proprietà immobiliari a Cipro;
  • Sconto pari al 50% sull’imposta sul reddito per 10 anni nel caso di assunzione locale con un reddito superiore a 100.000 Euro a patto che non sia diventato residente fiscale prima dell’avvio del suo impiego a Cipro;
  • Esenzione dalla tassazione per i redditi da impiego assunti fuori da Cipro ,a condizione che l’attività venga esercitata fuori da Cipro per più di 90 giorni per anno fiscale.

L’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la  circolare EE 08datata 22 settembre 2017, in cui, oltre a ribadire i requisiti in base ai quali è riconosciuta la residenza fiscale, vengono fornite istruzioni per il rilascio del certificato di residenza fiscale [Modulo Τ.126 (2017)] necessario ai fini dell’esenzione dalla tassazione di dividendi o interessi da fonti estere.

La circolare chiarisce che una persona che è residente fiscale a Cipro in base alla regola dei 60 giorni ha l’obbligo di versare un contributo speciale alla difesa in base al “Contributo straordinario alla difesa della legge della Repubblica se allo stesso tempo è domiciliato a Cipro.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la circolare EE 33, datata 29 gennaio 2019, che chiarisce che un soggetto che ricopre la carica di amministratore in una società residente a Cipro e che delega questo incarico ad un direttore “supplente” o ad un sostituto in qualsiasi momento durante l’anno fiscale non soddisfa la terza condizione e, dunque, non ha diritto alla residenza fiscale a Cipro ai sensi della normativa dei 60 giorni.

Malta – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Fondazione Privata Maltese

La normativa sulle fondazioni maltesi è contenuta nel del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I (art.26), Sub-Title II (artt. da 29 a 47).

In base all’art. 26 del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I, una Fondazione maltese è una organizzazione composta da una pluralità di beni costituita da uno o più fondatori per:

  • il raggiungimento di uno scopo specifico (Fondazione senza scopo di lucro);
  • per il beneficio di una determinata persona o classe di persone (Fondazione privata).

Una Fondazione maltese ha una propria personalità giuridica, nonché autonomia patrimoniale, il che rappresenta un potente strumento per la protezione del patrimonio.
Sebbene lo scopo della Fondazione  non può esser di tipo economicocommerciale,  le stesse possono, però, possedere investimenti e proprietà (es. immobili, brevetti, yachts) così come possono percepire le entrate che ne derivano (es. dividendi, royalties o interessi).

I beni donati  dal fondatore diventano proprietà della Fondazione ed il suo capitale  è interamente separato da quello del fondatore che, se beneficiario della Fondazione, potrà usufruire dei frutti della proprietà anche senza esserne il reale proprietario.

La Fondazione è un’entità giuridica distinta, avente un proprio:

  • nome;
  • scopo;
  • organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo.

La Fondazione non condivide più nulla con il suo fondatore, che perde completamente il possesso di tutti i suoi beni conferiti in fondazione.

Le fondazioni maltesi, quindi, vengono spesso considerate delle allettanti alternative ai trust, soprattutto se utilizzate in strutture che coinvolgono giurisdizioni che non riconoscono le leggi dei trust. Oltretutto le fondazioni possono scegliere anche di essere soggette al regime fiscale dei trust.

La Fondazione è  un patrimonio (organizzazione composta da una pluralità di beni) governato unicamente dalla volontà del fondatore, così come indicato nello Statuto e nell’atto di Fondazione.

Il fondatore, al momento della costituzione, può determinare liberamente l’oggetto della Fondazione, purché, ovviamente, questo non non sia illegale

Scopi comuni possono essere, ad esempio:

  • prevedere il supporto finanziario dei membri della propria famiglia;
  • o l’aiuto economico e lasciti a soggetti indicati specificatamente dal fondatore.

L’oggetto può includere, in modo non esclusivo, attività commerciali, solo se queste sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi non commerciali della Fondazione.
Ciò non implica che tali attività configurino per la Fondazione un oggetto commerciale. 

La Fondazione ha, nell’ambito dei limiti prefissati dallo scopo della stessa:

  • piena capacità giuridica;
  • piena capacità d’agire.

La Fondazione:

  • è abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere;
  • può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili.

Le figure coinvolte nella Fondazione sono:

  • il fondatore che non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione;
  • i beneficiari che ricevono vantaggi dalla Fondazione , in attuazione degli scopi per cui essa è istituita;
  • il protector della Fondazione.

Il fondatore può figurare tra i beneficiari, circostanza che fa sì che il fondatore,  separando il godimento dei beni dalla titolarità sugli stessi, ottenga  vantaggi dal punto di vista fiscale

Una Fondazione Privata Maltese viene costituita (non esiste limite al numero di fondatori) da:

  • persona fisica
  •  o giuridica

per

  • atto pubblico
  • o testamento

ed è iscritta nel presso il Registry of Companies (Registro delle Imprese).

Una Fondazione Privata Maltese deve essere costituita tramite una donazione iniziale di un minimo di € 1.200,00. 

Una Fondazione Privata Maltese può essere costituita per un tempo indefinito ma, in tale ipotesi, per non più di 125 anni dalla data di registrazione.

Il fondatore può:

  • essere anche uno solo;
  •  esserne l’unico beneficiario;
  • essere investito di una serie di poteri, risultanti nell’Atto Costitutivo, fra i quali, ad esempio:
    • sorvegliare l’attività degli Amministratori;
    • nominare un Protettore della Fondazione o un Comitato di controllo che supervisioni gli atti degli amministratori con la possibilità di nominare, rimuovere, sostituire o aggiungere gli stessi.;
    • avere il potere esclusivo di terminare la Fondazione anche anticipatamente;
    • potere di modifica (egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione)

Nel momento in cui il fondatore conferisce i beni alla Fondazione, egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della Fondazione, ai quali il director della fondazione maltese dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del patrimonio. 

Finché il fondatore vive e il potere di modifica è previsto nell’atto costitutivo egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione.  Solo dalla data del decesso le sue disposizioni diventano definitive.

Come abbiamo su detto, una Fondazione Privata Maltese non può essere costituita a scopi commerciali.

La legge le consente di:

  • Possedere:
    • immobili, anche commerciali;
    • azioni e/o diritti di proprietà di un’impresa, di un franchising, di un marchio di fabbrica;
    • un qualsiasi bene fonte di reddito;
    • un’imbarcazione;
  • Operare:
    • come veicolo di investimento collettivo ed emettere quote per gli investitori;
    • come veicolo per la cartolarizzazione.

Importante è comprendere la distinzione fra:

  • il capitale, l’ammontare versato inizialmente e dichiarato nell’atto di Fondazione e nello statuto;
  •  il patrimonio della Fondazione:  l’insieme di tutti gli altri beni, successivamente conferiti o acquisiti.

Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il patrimonio della Fondazione medesima.

Non vi è alcuna responsabilità, neppure per versamenti supplementari al patrimonio della Fondazione:

  • in capo al fondatore;
  • nei confronti dei beneficiari.

Quando lo scopo della Fondazione è familiare:

  • se il beneficio è ottenuto a titolo gratuito;
  •  e se così è stabilito dall’atto di Fondazione;

i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni.

  • né in via ordinaria;
  • né in via fallimentare;

sui redditi percepiti dalla Fondazione:

  • né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del beneficiario;
  • né nel loro intero ammontare.

Una Fondazione Privata Maltese deve essere amministrata con una licenza autorizzata dal Malta Financial Service Authority.

La Fondazione Privata Maltese deve avere almeno un Amministratore e quando questa carica è ricoperta da una società  gli Amministratori della società devono essere almeno tre.

Gli Amministratori, secondo i poteri stabiliti nell’atto costitutivo della Fondazione, possono avere il diritto discrezionale di nominare o rimuovere i Beneficiari della Fondazione.

Nell’atto pubblico o nel testamento non vi è  l’obbligo di identificare i beneficiari della fondazione, potendo una fondazione maltese riservarsi di nominare in futuro il o i beneficiari del suo patrimonio.

La nomina può essere soggetta a condizione sospensiva:

  • di natura temporale;
  • relativa al verificarsi di uno specifico evento.

Può essere previsto che il titolo di Beneficiario sia trasferibile per alienazione o per testamento.

I Beneficiari possono avere il potere di revocare e terminare la Fondazione in accordo con il Fondatore.

Una volta nominati, i beneficiari acquisiscono il diritto ad esigere una oculata e trasparente amministrazione del patrimonio della Fondazione.

Data la gratuità della concessione, avendo Il fondatore un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni, i diritti dei beneficiari possono essere:

  • limitati nel tempo;
  • assoggettati a condizioni .

Una Fondazione Maltese può avere delle subcelle, ognuna con:

  • completa autonomia patrimoniale;
  • proprio regime fiscale;
  • distinti Beneficiari.

La Legal Notice 312 del 2010  regola la tassazione delle Fondazioni Private Maltesi che, avendo personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono automaticamente identificate, sotto l’aspetto fiscale, come una società  secondo l’Income Tax Rate.

Le regole principali che governano la tassazione di una
Fondazione privata maltese, tassata alla pari di una società normalmente residente e domiciliata a Malta sono riportate

La Fondazione sarà tassata secondo il principio di “tassazione su base mondiale” (worldwide).

Se i beneficiari della fondazione maltese non sono residenti a Malta potrebbero beneficiare dei vantaggi fiscali della legislazione Maltese sulle persone fisiche.

Una Fondazione Privata Maltese,  fiscalmente considerata come una società:

  • può usufruire delle regole della Participation
    EXemption (PEX) 
    riservate alla Holding Company;
  • avvantaggiarsi dei trattati contro le doppie imposizioni con Malta nell’ipotesi in cui questi prevedano come condizione che il soggetto sia imponibile nel paese di residenza.

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%. Quindi, quando trattata come società, una Fondazione vede tassati I propri utili globali al 35% escluse le detrazioni ammesse.

Una fondazione può anche avere la facoltà
di optare del beneficio del regime della Participation
EXemption (PEX).
Secondo tale regime i capitali derivanti dalla cessione degli
investimenti ammissibili non saranno soggetti a tassazione
a Malta. Inoltre, le plusvalenze derivanti da tali cessioni
saranno esentasse a Malta, sempre che soddisfino le
regole antiabuso prescritte dall’Income Tax Act.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Per le Fondazioni Private il rimborso compete ai beneficiari.

L’amministratore di una fondazione può irrevocabilmente decidere che la fondazione venga tassata secondo le disposizioni vigenti per i trust.

Laddove una Fondazione privata scelga di essere considerate
come un trust ed i requisiti previsti vengano soddisfatti, può
essere considerate trasparente ai fini fiscali maltesi. In questi
casi i redditi non vengono imputati al trust bensì direttamente ai
beneficiari. Dal punto di vista legale i redditi saranno comunque
redditi della fondazione.

Un trust sarà “tassato per trasparenza” se le seguenti condizioni
vengono soddisfatte cumulativamente:
(a) Tutti gli utili imputabili ad una Fondazione consistono in:
(i) Utili prodotti fuori da Malta, e/o
(ii) Interessi, sconti, premi o royalties, utili o profitti derivanti dalla
cessione di quote all’interno di uno schema d’investimento
collettivo o qualsiasi quota e strumento simile collegato ad
attività assicurative a lungo termine, o azioni di una società
che non sia una società immobiliare, e/o
(iii) dividendi distribuiti da una o più società registrate a Malta,
che non appartengono agli utili allocati nel Foreign Income
Account e
(b) tutti i beneficiari della Fondazione sono persone non
residenti a Malta
Una Fondazione continuerà ad essere considerate “tassata per
trasparenza”, laddove qualsiasi suo beneficiario sia fiscalmente
residente a Malta, purché tutti i redditi imputabili ad una
Fondazione appartengano a quelli dei punti (i) e/o (ii) elencati
sopra e purché tutti i beneficiari della fondazione non siano
domiciliati a Malta.

Tassazione “italiana” dei rimborsi fiscali al socio di una società maltese

I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.

Per poter richiedere un rimborso fiscale:

  • la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
  • e quindi distribuire i dividendi.

Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate  dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi
.

Secondo  l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi:ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.

Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.

Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.

Bulgaria – Sgravi fiscali per attività produttive nei comuni con disoccupazione superiore del 25% alla media nazionale

Sgravi fiscali (ai sensi dell’articolo 184 della legge sull’imposta sul reddito delle società) per lo svolgimento dell’attività produttiva nei comuni con disoccupazione superiore alla media Bulgara

ELENCO DEI COMUNI CON TASSO DI DISOCCUPAZIONE  DI ALMENO il 25 PER CENTO SUPERIORE ALLA MEDIA DELLA BULGARIA PER IL 2018 (ai sensi dell’articolo 183, par. 1, della legge sull’imposta sul reddito delle società) determinati annualmente dal Ministro delle Finanze Bulgaro, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, così come  pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” della Bulgaria.

 

List-of-Municipalities-with-High-Unemployment-Rate-for-FY2018-EN

L’imposta sulle società è ridotta  fino al 100 per cento dove sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 .  Il soggetto passivo deve svolgere attività produttive esclusivamente nei comuni dove, per l’anno precedente,  il tasso di disoccupazione è stato almeno  pari o superiore del  25 per cento alla media nazionale per lo stesso periodo;

               2 . per tutto il periodo d’imposta del contribuente deve avere non meno di 10 dipendenti, di cui, almeno il 50 per cento,  impiegati direttamente nell’attività produttiva;

               3 . per tutto il periodo d’imposta un numero non inferiore al 30 per cento dei dipendenti devono essere domiciliati nei comuni di cui al  comma 1.

Bulgaria – Zone franche

La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio, collocate per agevolare rapidi scambi verso le vie di commercio internazionali

Le zone franche sono localizzate presso i porti di Vidin, sul Danubio,  e di Ruse, sempre sul Danubio,  il maggiore porto fluviale della Bulgaria. Un’altra zona franca si trova presso Dragoman, al  confine con la Serbo, una quarta a Svilengrad presso quello Turco, ed un’altra nella regione di Plovdiv. Plovdiv è la seconda maggiore città del paese ed ha un aeroporto indipendente. La sesta zona franca si trova a Burgas di fronte al maggiore porto sul Mar Nero.
Le attività nelle zone franche includono, tra le alter, cambi valutari convenienti, la possibilità di trasferire gli utili all’estero senza limitazioni e una struttura organizzativa che non obbliga l’investitore a condurre negoziazioni con le autorità locali.
Le merci che entrano, vengono poste in deposito o lasciano le zone franche sono considerate, ai fini delle imposte doganali e delle misure di politica commerciale, quali merci straniere al di fuori del territorio doganale della Repubblica di Bulgaria, fintantoché rispettino le disposizioni stabilite dalla legislazione bulgara specifica.
Il periodo di deposito delle merci è illimitato, tranne che per determinate merci relativamente alle quali è appositamente stabilito nel Regolamento di esecuzione della Legge Doganale.
Le merci importate nelle zone franche, o esportate dalle stesse, o destinate ad uno scambio commerciale tra le zone, sono esenti da dazi.