Archivi categoria: T.U.I.R. – Titolo III – Disposizioni comuni – Capo II – Redditi prodotti all’estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)

Art. 165 T.U.I.R. – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

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Art. 165

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.  L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d’imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri costituisce un credito d’imposta fino fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata già’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ già’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle società’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Comma 8-ter dell’art. 167 del T.U.I.R. così come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

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8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il

soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un

indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il

contribuente puo’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo puo’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  8-bis. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

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Comma 5 dell’art. 167 del T.U.I.R.

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  1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto

residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva

attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,

nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le

attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle

fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio

di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al

comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto

dei diritti del contribuente)). (133) (172)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:

– (con l’art. 1, comma 83, lettera l)) l’abrogazione del comma 4

del presente articolo;

– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da

83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere

dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007”.

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AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

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Art. 167 T.U.I.R. – Disposizioni in materia di imprese estere controllate (ex art.127 bis T.U.I.R.) così come modificato dalla Legge di stabilità 208/2015

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Vigente al: 8-4-2016

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI

RAPPORTI INTERNAZIONALI

…………………………………….

Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

  1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o

indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta

persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o altro ente,

residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti

all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico

europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri

un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal

soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. (172) (174)

  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche

residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere

a), b) e c).

  1. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al

comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di

societa’ controllate e societa’ collegate.

4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si

considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione

risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

(174)

  1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto

residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva

attività’ industriale o commerciale, come sua principale attività’,

nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le

attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle

fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio

di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al

comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto

dei diritti del contribuente. (133) (172)

5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si

applica qualora i proventi della societa’ o altro ente non residente

provengono per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o

dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre

attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di

diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria

o artistica, nonche’ dalla prestazione di servizi nei confronti di

soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa’ o

l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla

stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi

compresi i servizi finanziari.

  1. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del

comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e,

comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul

reddito delle societa’. I redditi sono determinati in base alle

disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito

d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4. Dall’imposta cosi’

determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. (172) (174)

  1. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non

residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del

reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito

assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negliesercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che

non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periododel presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi

dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi

del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per

effetto del terzo periodo del predetto comma.

  1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche

nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso

comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi

richiamati o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a

quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia

abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di

informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni: (174)

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più

della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in

Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla

gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,

partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione

o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla

proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla

prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o

indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne

sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che

controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi

finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate

l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),

tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della

base imponibile. (172)

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il

soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un

indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il

contribuente può’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalità’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo può’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. (172)

8-quater. L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere

all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore

imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il

quale viene concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel

termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle

disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l’Amministrazione

finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovra’ darne

specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi

in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero

non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta

favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve

comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di

partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al

comma 8-bis. In tale ultimo caso l’obbligo di segnalazione sussiste

solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del

medesimo comma 8-bis. (172)

8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la

veridicita’ e completezza delle informazioni e degli elementi di

prova forniti in tale sede. (172)

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AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:

– (con l’art. 1, comma 83, lettera l)) l’abrogazione del comma 4

del presente articolo;

– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da

83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere

dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007”.

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AGGIORNAMENTO (169)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l’art. 1, comma

680) che la presente modifica si applica dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

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AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

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AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma

144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Fonte: http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/04/Art.-167-tuir.pdf