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Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6) Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica

Nella GUUE L 139 del 5 giugno 2018 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

La Direttiva riflette ampiamente l’azione 12 (BEPS – Action 12: Disclosure of aggresive tax planning) del piano OCSE del 2013 per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.

I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° luglio 2020. Gli Stati membri saranno obbligati a scambiarsi informazioni ogni tre mesi, entro un mese dalla fine del trimestre in cui sono presentate le informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni sarà quindi completato entro il 31 ottobre 2020

 

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 (DAC 5) che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 (DAC 5) che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

La legge 25 ottobre 2017, n, 163, legge di delegazione europea 2016, Allegato A, contiene la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2016/2258/UE.

A seguito è stato emanato il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 in
attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità’ fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.(GU Serie Generale n.128 del 05-06-2018). 

Direttiva Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

La Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, reca modifica della direttiva 2011/16/UE, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La Direttiva è stata recepita dall’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1).

A seguito è stato emanato il D.M. 23/02/2017

(1) 145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attivita’economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita’, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa’ controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa’ controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente inuno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

Comma 1 dell’art. 167 del T.U.IR. (così come dal D.Lgs. 147/2015 e dalla L. 208/2015)

 

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Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

  1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o

indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta

persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o altro ente,

residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato ((di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti

all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico

europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri

un effettivo scambio di informazioni)), i redditi conseguiti dal

soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. (172) ((174))

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma

144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Quadro RW Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – IVIE/ IVAFE

normativa fiscale italiana

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione
e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei
conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Continua la lettura di Quadro RW Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – IVIE/ IVAFE

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)
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