Archivi categoria: T.U.I.R.

Art. 165 T.U.I.R. – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

3d little human read an open book

Art. 165

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.  L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d’imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri costituisce un credito d’imposta fino fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata già’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ già’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle società’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Comma 8-ter dell’art. 167 del T.U.I.R. così come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

3d little human read an open book

……………………………………..

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il

soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un

indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il

contribuente puo’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo puo’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  8-bis. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

 

Comma 5 dell’art. 167 del T.U.I.R.

3d little human read an open book
………………………………………..
  1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto

residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva

attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,

nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le

attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle

fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio

di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al

comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto

dei diritti del contribuente)). (133) (172)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:

– (con l’art. 1, comma 83, lettera l)) l’abrogazione del comma 4

del presente articolo;

– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da

83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere

dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007”.

————-

 

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

Comma 8-bis dell’art. 167 del T.U.IR. (così come modificato dalla 208/2015)

3d little human read an open book

…………………..

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche

nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso

comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi

richiamati ((o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a

quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia

abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di

informazioni)), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni: ((174))

  1. a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’

della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in

Italia;

  1. b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla

gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,

partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione

o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla

proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla

prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o

indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne

sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che

controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi

finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate

l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),

tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della

base imponibile. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

Art. 110 T.UI.R. – commi da 10 a 12 bis abrogati da Legge di Stabilità 208/2015

3d little human read an open book

Art. 110

Norme generali sulle valutazioni

commi da 10 a 12 bis abrogati da Art. comma 142 lett. a della Legge di Stabilità 208/2015

………………………………………….

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione e’ ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attivita’ commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra’ darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

T.U.I.R. – Art. 152

3d little human read an open book

Art. 152

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Capo IV SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

3d little human read an open book

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TITOLO II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

Capo IV

SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Art. 151

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell’articolo 23, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita’ commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche’ non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche’ gli utili distribuiti da societa’ ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 e le plusvalenze indicate nell’articolo 23, comma 1, lettera f).

Art. 152

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.