Archivi categoria: Modello Redditi Persone Fisiche 2019 – Periodo d’Imposta 2018

Quadro RW – IVIE

L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero ), l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del comma 13 dell’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto Monti) e regolamentata dai commi al 14 al 17 (1).

In seguito sono state stata emanate:

  • il 2 luglio 2012 (Prot.: 2012/97954) la CIRCOLARE N.28/E della Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi di Capitale e Diversi;
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) – commi 518 e 519 dell’articolo 1;
  • il 19 aprile 2013 la RISOLUZIONE N. 27/E
     OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  • il 3 maggio 2013 la CIRCOLARE N. 12/E – cap V –  Novità in materia di IVIE e IVAFE;
  • Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167 – Articolo 4 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita’. In vigore dal 04/07/2017, Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 8.

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella CIRCOLARE N.28/E.

In allegato alla CIRCOLARE N.28/E.Tabella 1, sono elencati i Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:

  • in relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna (Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,  Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
  • (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU (vedi Tabella 2).

L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.

L’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dall’IVIE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013 stabilisce, quale regola generale, che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW debba essere calcolato, per tutti i dati riportati nel quadro dichiarativo in esame, sulla base dei cambi mensili indicati nello specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per il calcolo  IVIE.

Considerato che il quadro RW riguarda la rilevazione degli investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2018, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).

Gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha modificato  l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227).

Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE,  anche se non dovuta.
Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

COMPILAZIONE DEL QUADRO

Nei righi da RW1 a RW5, indicare:

• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
• la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
• nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività.
• nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
• nella colonna 13, riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
I. l’aliquota dello 0,76 per cento;II. l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1°gennaio 2016, infatti, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovutaindicata in colonna 11 o 13;
• nella colonna 15, indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 16, riportare, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivila detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
• nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna14) e la detrazione (colonna 16);
• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
1 Compilazione quadro RL;
2 Compilazione quadro RM;
3 Compilazione quadro RT;
4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo  RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2018.

In particolare indicare:
in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione.
in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti
all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2018;
in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per l’anno 2018 con il modello F24;Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4 Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Per il versamento dell’Ivie si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

  • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
  • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”
  • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
  • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”

 

 

(1) 13. A decorrere dal 2012 e’ istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero.

15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’imposta non e’ dovuta se l’importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e’ costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile e’ situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all’imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 

16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalita’ di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (2).

Quadro RW – IVAFE

L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere), l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del comma 18 dell’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto Monti) e regolamentata dai commi al 19 al 22 (1).

In seguito sono state stata emanate:

  • il 2 luglio 2012 (Prot.: 2012/97954) la CIRCOLARE N.28/E della Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi di Capitale e Diversi;
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) – commi 518 e 519 dell’articolo 1;
  • il 19 aprile 2013 la RISOLUZIONE N. 27/E
     OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  • il 3 maggio 2013 la CIRCOLARE N. 12/E – cap V –  Novità in materia di IVIE e IVAFE;
  • Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167 – Articolo 4 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita’. In vigore dal 04/07/2017, Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 8.

La base imponibile dell’IVAFE è rappresentata dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto il differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012. La misura dell’imposta è dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 dall’articolo 1, co. 392, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014.

Dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

L’introduzione dell’imposta è stata giustificata dal Legislatore italiano (e dai successivi interventi di prassi, vedi C.M. 28/E/2012) da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

La norma è nata dunque per eliminare la disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero.

Nell’ambito della procedura EU Pilot 5095/12/TAXU, la Commissione europea ha rilevato la incompatibilità con il diritto europeo di alcune disposizioni contenute nel D.L. 201/2011. In particolare, la Commissione contesta la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Era stato evidenziato che il presupposto d’imposta dell’IVAFE era più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.

Nello specifico è stato rilevato che la normativa sul bollo si applica ai prodotti finanziari (ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati), mentre quella dell’IVAFE si applicava alle attività finanziarie. Ciò determinava una disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero. La differenza aveva impatti applicativi di non poco conto.

Basti pensare al caso della detenzione di quote di una società a responsabilità limitata che, se riferite a enti non residenti, erano assoggettate a IVAFE, mentre se riferite a una società a responsabilità limitata non scontavano l’imposta di bollo.

Per far fronte ai rilevi mossi dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, l’art. 9 della L. n. 161 del 30.10.2014, ha modificato l’art. 19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011, restringendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE.

Si prevede in particolare che, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di attività finanziarie.

A seguito della suddetta modifica normativa, l’IVAFE non è più dovuta (dal 2014) in relazione alla detenzione all’estero, da parte delle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia di:
– partecipazioni in società estere;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
– valute estere (in banconote o monete);
– e per i finanziamenti soci.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW  per il calcolo  IVAFE.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2018).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2018, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).

VALORIZZAZIONE  DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE.

Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.

Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziarie patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.

Il prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta all’amministrazione finanziaria.

In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.

In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.

Per le attività finanziarie si precisa che l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

COMPILAZIONE DEL QUADRO

Nei righi da RW1 a RW5, indicare:

• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
• la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
• nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE al FASCICOLO 2;
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali” (le valute virtuali non sono soggette all’IVAFE in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E);
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
• nella colonna 9, l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
• colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è da compilare solo nel
caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
• nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
II. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.
ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario Conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 1.000 euro Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 7.000 euro Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta.
In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro
Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta.
In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17” dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da (34,20* 100%*(365/365));

• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;

• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
1 Compilazione quadro RL;
2 Compilazione quadro RM;
3 Compilazione quadro RT;
4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 del primo modulo indicando in ciascunodi essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2018. In particolare indicare: in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente
sezione; in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2018; in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando
il modello F24; in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno 2018 con il modello F24.Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito).

In tal caso l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

I codici tributo da utilizzare sono:

“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO

“4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA” 

“4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

(1) 18. A decorrere dal 2012 e’ istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

19. L’imposta di cui al comma 18 e’ dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

20. L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore e’ costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attivita’ e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalita’ di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Criptovalute – Quadro RW

Per la prima volta, le istruzioni al quadro RW, Modello Persone Fisiche 2019 (redditi 2018), riportano che nel quadro RW vanno indicate anche le valute virtuali.

Le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono che nella tabella dei codici delle attività detenute all’estero occorre indicare,  con il codice 14 (“Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in appendice alle istruzioni – fascicolo 2), anche le valute virtuali. Sempre le istruzioni riportano che nel caso delle valute virtuali il codice dello Stato estero può non essere indicato.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (l’art. 2 della Legge n. 186 del 2014, modificando l’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha portato la soglia da 10.000 a 15.000 euro) resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta;
questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

Nonostante l’entrata a regime del Common Reporting Standard (CRS, scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie)  e del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), il Modello Redditi PF 2019 obbliga ancora alla compilazione del Quadro RW.

L’art. 9, della Legge 6 agosto 2013, n. 97  (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), sostituendo l’art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha esteso l’obbligo di compilazione compilazione del quadro RW ai titolari effettivi delle attività estere, secondo la nozione ricavabile dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007, art. 1, comma 2, lettera pp) (1), e dall’art. 20 (2), come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90). In merito alla figura del titolare effettivo si esprime dettagliatamente la Circolare N. 38/E del 20131.1.1 La figura del titolare effettivo.

La compilazione del quadro RW consente anche di liquidare l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) dovuta sugli immobili detenuti all’estero e l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) dovuta sulle attività finanziari detenute all’estero.

Per quelle attività, come le partecipazioni in società estere assimilabili alle Srl residenti, soggette al monitoraggio ma non alla liquidazione della IVIE o della IVAFE occorrerà barrare la casella “solo monitoraggio” nella colonna 20.

Con la risposta all’interpello non pubblico 956-39/2018, rilasciato dalla Direzione Regionale della Lombardia lo scorso 22 aprile) ha chiarito che: “Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Dando seguito alla risoluzione n. 72/E/2016 l’amministrazione conferma, nel rispetto della circolare n. 38/E/2013 sul monitoraggio fiscale, che anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo nel Quadro RW.

C’è da considerare che la tecnologia blockchain, sulla quale si basano i bitcoin e altre criptovalute, rende, a di poco,  arduo determinare una loro precisa localizzazione geografica.

Le criptovalute sono dematerializzate, non hanno un “emittente” localizzabile in un determinato Stato e non prevedono un intermediario e le loro modalità di archiviazione sono  variegate e modificabili.

Le criptovalute, infatti, sono a-territoriali, non sono né in Italia né all’estero. Si può dire,  che le criptovalute sono nella “rete” (nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale.

La dimensione a-territoriale delle criptovalute non può essere assimilata, nella gran parte dei casi, a quella delle attività estere di natura finanziaria. Con la conseguenza che il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, con il quale sono stati approvati i modelli dichiarativi, risulterebbe in contrasto con la norma primaria di riferimento (articolo 4 del Dl 167/1990). Senza contare che se soltanto dal 2019 (anno d’imposta 20189  le istruzioni al quadro RW includono le valute virtuali tra le attività da indicare nello stesso, potrebbe significare che in passato l’obbligo non sussisteva.

Si può così giungere alla conclusione che l’obbligo di indicazione nel quadro RW non sussista ogni qualvolta la persona fisica abbia la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.

Tale conclusione appare in linea con l’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital del 21 novembre 2017, il quale fissa la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari.

L’indicazione nel quadro RW dovrebbe sussistere solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet (In questo caso assume rilevanza la V Direttiva antiriciclaggio, che individua questi soggetti nei «prestatori di servizi di portafogli digitali»), se quest’ultimo risulta soggetto residente o domiciliato all’estero. L’indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l’estero.

Questa soluzione si coniuga anche con l’aspetto sanzionatorio. Le sanzioni relative al monitoraggio fiscale vengono, infatti, diversificate a secondo del luogo in cui le attività non dichiarate vengono detenute. Se le stesse risultano detenute nei Paesi black list, le sanzioni risultano raddoppiate. Il legame territoriale delle penalità ha una sua coerenza soltanto per le valute virtuali detenute attraverso i prestatori di servizi di portafogli digitali.

Considerando che le criptovalute sono costituite sostanzialmente da un software e che i relativi portafogli elettronici (i cosiddetti wallet) sono su piattaforme di gestione accessibili on line, si ritiene che nel nella colonna 4 del modello RW vada inserito il codice dello Stato Estero in cui ha sede il soggetto che eroga il servizio o il gestore del server.

Le istruzioni al Quadro RW specificano che nella colonna 4 va inserito il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”.

Il modello RW richiede l’indicazione del controvalore delle attività finanziarie detenute, sulla base del provvedimento del direttore delle Entrate del 18 dicembre 2013, emanato ai sensi e per gli effetti del comma 4 del Dl 167/1990 con il quale viene conferito il potere di stabilire «il contenuto della dichiarazione annuale delle attività all’estero nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare».

In tale provvedimento, per la valorizzazione delle attività finanziarie, viene operato un rinvio ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe, previsti dal comma 20 dell’articolo 19 del Dl 201/2011, ancorché non dovuta.

Il criterio di valorizzazione dell’Ivafe consiste nel «valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari (…) e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso».

Le circolari 28/E/2012 e 38/E/2013 sottolineano come tale valore debba essere pari:

  • o al valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
  • o al valore nominale, se le attività? finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
  • o al valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
  • o al costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

La nozione di mercati regolamentati è stata individuata dalla circolare 165 del 1998 : “Per quanto riguarda, invece, il riferimento ai mercati regolamentati si ricorda che tale previsione normativa e’ gia’ presente nel TUIR e precisamente negli articoli 9, comma 4, lett. c), 61, comma 3, e 66, comma 1-bis). In tale nozione vanno ricompresi non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché a quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.“.

Le rilevazioni di prezzo delle criptovalute avvengono in luoghi che non costituiscono:

  • mercati regolamentati, fattore alla base del diniego della Securities and Exchange Commission (Sec)  alla creazione di Exchange Traded Fund (Etf) in criptoattività;
  • un sistema organizzato di negoziazione, avendo rilevazioni, con rilevanti variazioni, su piattaforme private che rilasciano informazioni relative al prezzo non validate e non verificabili.

Le criptovalute non hanno valore nominale e non hanno un valore di rimborso e conseguentemente l’unico criterio oggettivo è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto delle stesse.

Pertanto, nelle ipotesi in cui sussiste l’obbligo di indicazione  delle valute virtuali nel quadro RW, il criterio del costo appare l’unico parametro coerente.

Non è stato chiarito se, nel caso delle valute virtuali, l’obbligo di monitoraggio non sussista per i wallet il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, soglia prevista per i conti correnti e i depositi bancari detenuti all’estero.

Assimilando i wallet a depositi bancari, ai fini dichiarativi,  dovrebbero applicarsi gli stessi limiti di valore.

Di contro si potrebbe sostenere che l’acquisto di criptovalute sarebbe soggetto agli obblighi di monitoraggio anche se di valore inferiore ai 15mila euro (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990) in quanto il suddetto limite si rivolge solo a «depositi e conti correnti bancari», mentre la Banca d’Italia (comunicazione del 30 gennaio 2015) ha affermato che le criptovalute non sono valute aventi corso legale (“Le Valute Virtuali  non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica“).

(1) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e’ istaurato, la prestazione professionale e’ resa o l’operazione e’ eseguita

(2) Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita’ effettiva
di clienti diversi dalle persone fisiche)
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa’ di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta’ diretta la titolarita’ di
una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del
cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta’ indiretta la titolarita’
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del
capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa’
controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non
consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le
persone fisiche cui e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta
dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile il controllo
del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in
assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che
consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi
non consenta di individuare univocamente uno o piu’ titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione
della societa’.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche
effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.

Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (1)).

In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.

(12. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

Modello PF 2019 – Quadro RT Sez. IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

SEZIONE IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessionedi quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza

La Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4 del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.

In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR sempreché non sia dimostrato anche tramite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.

Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR deve essere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.

La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 44 del 2014).

Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle
associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti,
rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui
all’art. 44, comma 2 lett. a), del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di
associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia
superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore. Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
la cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono
assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all’art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della
predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR.

I righi da RT81 a RT88 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta.

Nel rigo RT81, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati.

Nel rigo RT82 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza. La casella di colonna 1 del rigo RT83 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel rigo RT83, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti di cui al rigo RT81, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

Nel rigo RT84, indicare l’importo complessivo o dei valori di acquisto delle cessioni di partecipazioni da OICR immobiliari non conformi di cui al rigo RT82.

Nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo RT85, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra la somma degli importi dei righi RT81 e RT82 e la somma degli importi dei righi RT83, colonna 2, e RT84.

 

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata . La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT95 colonna 5. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.

Nel rigo RT86, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2018 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente Sezione.

Nel rigo RT87, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT85, colonna 2 e quello del rigo RT86. Tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5.

Nel rigo RT88, indicare l’imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

Modello PF 2019 – Quadro RL – Sez. I – A – Dividendi corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato rinveniente da una partecipazione qualificata

Ipotizziamo di essere in presenza di un dividendo di fonte estera, di 100, su cui siano state subite ritenute, nello stato estero, ritenute a titolo d’imposta per 10, rinveniente da una partecipazione qualificata, proveniente da una società non residente in un Paese o territorio fiscalità privilegiata, formatosi con utili prodotti dell’esercizio  2017, deliberato nel 2018, percepito direttamente dal contribuente, persona fisica non imprenditore, nel 2018 senza il tramite di un intermediario finanziario italiano.

Dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della citata legge). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

Per i dividendi il momento impositivo coincide con l’anno in cui sono percepiti (art. 45 TUIR  – Determinazione del reddito di capitale 1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,….), ossia secondo un criterio di cassa.

contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentatidovranno esporre nella dichiarazione dei redditi  i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

I redditi di natura qualificata, prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nella Sez. I – A del quadro RL.

Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione.

nella colonna 1:

  • il codice 9, (utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017);

nella colonna 2:

  • 58,14 – Il 58,14% della somma (100) degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018;

nella colonna 3:

  • 0 – importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN (nel nostro esempio 0).

Il contribuente assoggettando gli Utili derivanti da partecipazioni  qualificate a Tassazione Ordinaria  (quadro RL Sez. I) avrà diritto al credito d’imposta per le imposte pagate pagate all’estero e  dovrà compilare il Quadro CE.

Modello PF 2019 – Rigo RM12 – Dividendo di fonte estera rinveniente da una partecipazione non qualificata

Ipotizziamo di essere in presenza di un dividendo di fonte estera, di 100, su cui siano state subite nello stato estero ritenute a titolo d’imposta per 10, rinveniente da una partecipazione non qualificata, proveniente da una società non residente in un Paese o territorio fiscalità privilegiata, formatosi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberato nel 2018, percepito direttamente dal contribuente, persona fisica non imprenditore, nel 2018 senza il tramite di un intermediario finanziario italiano.

Preliminarmente, va ricordato che tali dividendi se riscossi per il tramite di un intermediario finanziario italiano, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, attualmente pari al 26%, applicata sui dividendi al netto delle ritenute in uscita effettuate nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”) secondo quanto disposto dall’articolo 27, commi 4 e 4-bis, D.P.R. 600/1973.

Qualora nella riscossione di tali dividendi, invece, non intervenga un intermediario finanziario che agisca da sostituto di imposta in Italia, trova applicazione l’articolo 18 Tuir secondo cui tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva (e in nessun caso possono scontare la tassazione ordinaria) con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta operata dagli intermediari finanziari. I dividendi, in tal caso, devono essere indicati nel rigo RM12 del modello Unico.

Per i dividendi il momento impositivo coincide con l’anno in cui sono percepiti (art. 45 TUIR  – Determinazione del reddito di capitale 1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,….), ossia secondo un criterio di cassa.

Per poter correttamente applicare le modalità dichiarative di un dividendo di fonte estera un distinguo deve farsi in base alla individuazione delle fattispecie che fanno riferimento alla definizione di  partecipazione qualificata.

Ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Nel caso di partecipazione non qualificata va compilata la Sezione V del Quadro RM – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva.

Infatti nella Sezione V del Quadro RM vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR (1)), 26%.

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ma gli utili di fonte estera,
qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate, non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria ed  è escluso il credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 del TUIR), in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia.

Inoltre, dal 1 gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Nell’esempio in esame, trattandosi di partecipazione non qualificata, il momento di deliberazione non ha rilevanza, il dividendo in esame va dichiarato nella Sez. V del quadro RM.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a
fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni al quadro RL.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella Sez. V del quadro RM devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

  • nella colonna 1, H”;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella“Elenco Paesi e Territori esteri”).
  • nella colonna 3, 100, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l’aliquota applicabile, 26;
  • nella colonna 5, l’imposta dovuta, 26.
  • Nella colonna 6, nell’esempio in esame , non è possibile barrare la casella per optare  per la tassazione ordinaria in quanto  gli utili di fonte estera, qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate, non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria).
  • La colonna 7 non va  barrata .

Soffermiamoci, ai soli fini teorici,  sulle istruzioni ministeriali alla colonna 3 Rigo RM12: indicare l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (prudenza vuole che ci si attenga ad esse).

Due sono le disposizioni normative che interessano:

  •  la prima è l’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973,
    che ai commi 4 e 4-bis,  stabilisce l’assoggettamento
    alla ritenuta a titolo di imposta pari al
    26% se nell’incasso interviene un soggetto intermediario
    stabilito sul territorio italiano.
    La ritenuta a titolo di imposta del 26% deve calcolarsi
    sui dividendi al netto delle ritenute subite
    nello Stato estero: base imponibile “netto frontiera”;
  • la seconda è l’art. 18, comma 1, del T.U.I.R.che stabilisce l’assoggettamento alla imposta sostitutiva nel caso in cui l’incasso da parte dei soci fosse diretto.

L‘art. 18 del T.U.I.R. non fa alcun riferimento al valore “netto frontiera”, valore al quale fa invece riferimento il D.P.R. n. 600/1973, ma si limita a disciplinare l’aliquota di tassazione equiparandola a quella applicabile a titolo di imposta.
Se ne potrebbe dedurre che la base imponibile di riferimento sia differente a seconda che intervenga o meno un intermediario: nel caso di un suo intervento la base di tassazione sarebbe inferiore,
venendo la medesima ridotta delle ritenute operate all’estero.

Mentre, infatti, in base ai principi generali che regolano la materia l’imposta sostitutiva del 26%, da liquidare nel rigo RM12 del modello REDDITI  PF, dovrebbe avere quale base imponibile il dividendo assunto al netto delle imposte assolte all’estero, le istruzioni al modello di dichiarazione rimangono ferme nello stabilire che la base imponibile è individuata nell’utile al lordo delle ritenute subite all’estero, con una soluzione che troverebbe conferma anche nella risoluzione n. 80/2007 (….Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d’imposta, troverebbe applicazione l’art.18 del Tuir il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati ad un’imposizione sostitutiva da applicare all’utile/dividendo distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo……).

La differenza può risultare, in certi casi, sensibile: posto, come nel caso in esame, 100 l’utile lordo e in 10 la ritenuta estera, assumendo quale base imponibile l’utile al netto delle imposte estere l’imposta italiana sarebbe pari a 23,4 (il 26% di 90), mentre, in base alle istruzioni essa ammonterebbe a 26 (il 26% di 100).

La circolare dell’Agenzia delle entrate 5 marzo 2015, n. 9/E afferma che i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di un soggetto intermediario devono essere assoggettati a tassazione “nella stessa misura” alla quale sono assoggettati i redditi percepiti tramite l’intermediario: si tratterebbe di capire se l’espressione “stessa misura” si riferisca alla pura aliquota o, piuttosto, faccia riferimento anche alla base imponibile.

(1)”Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(1)

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
(1) Comma così modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

I Quadri della Dichiarazione dei Redditi 2019 – Persone Fisiche – in riferimento agli Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di una Società residente in uno Stato non a Fiscalità Privilegiata

Nell’esaminare i Quadri della Dichiarazione dei Redditi 2019, Persone Fisiche, escluderemo i casi che fanno riferimento Stati a fiscalità privilegiata.

Un distinguo deve farsi in base alla individuazione delle fattispecie che fanno riferimento alla definizione di  partecipazione qualificata.

Ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Distribuzioni di utili derivanti da:

  •  da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
  • formatesi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per cui il contribuente ha optato per la Tassazione Ordinaria

Sez. I del Quadro RL – Utili  che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che, quindi, confluiranno nel quadro RN in una percentuale variabile, in dipendenza della tipologia di utile.

La prima sezione del quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

L’ art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per essi la tassazione nella misura del 26%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

In deroga a quanto su detto, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.

I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nel Quadro RL se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nel rigo RL1,vanno indicati gli utili  corrisposti da società di capitali o enti commerciali non residenti, riportati nell’apposita certificazione.  In particolare si dovrà indicare:

  • nella colonna 1 della Sez. I del Quadro RL:
    • il codice 1, in caso di utili di natura qualificata corrisposti da imprese in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, in questo caso in colonna 2 verrà riportato il 40% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018;
    • il codice 5, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, in questo caso in colonna 2 verrà riportato il 49,72% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018;
    • il codice 9, in caso di utili corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, in questo caso in colonna 2 verrà riportato il 58,14% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018;
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Utili derivanti da:

  • partecipazioni non qualificate
  • di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per cui il contribuente non ha optato per la Tassazione Ordinaria

Nella Sez. V del Quadro RM vanno indicati gli Utili soggetti ad Imposta Sostitutiva  pari al 26% , diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), tra cui i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate,  non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Dal 1 gennaio 2018, anche gli utili  di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili  di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017deliberati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Riportiamo un estratto dall’Appendice al Fascicolo 2 delle Istruzioni alla Dichiarazione dei Redditi 2019 – Persone Fisiche – Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

“Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

……………

H – utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c- bis) dell’art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;

……………”

Il contribuente, solo per gli Utili derivanti da partecipazioni  qualificate, ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva  assoggettando questi a Tassazione Ordinaria (in questo caso compilerà il quadro RL Sez. I). In tal caso avrà diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero e dovrà compilare il Quadro CE.

Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero – Quadro CE.

Il quadro CE è riservato ai contribuenti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

“Art. 165 T.U.I.R.

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. 5. [Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II,] la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).

6. 6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’ articolo 136 , comma 6. (2)

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

(1) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147.
(2) Comma da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147″

Breve disamina dei Quadri della Dichiarazione dei Redditi 2019 – Persone Fisiche – in riferimento agli Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di Società Estere

La tassazione dei dividendi in riferimento agli Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di Società Estere varia a seconda della percentuale di  partecipazione rispetto al capitale sociale e anche della residenza fiscale della società partecipata.

I due fattori sono quindi:

  • se la società partecipata estera risiede in uno Stato a Fiscalità Privelegiata o no;
  • se le patecipazioni sono qualificate o no.

Per l’individuazione degli Stati a Fiscalità privilegiata si deve fare riferimento all’art. 167 del T.U.I.R. nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta 2018.

Per partecipazione qualificata, ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/86), si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Incominciamo con l’esaminare la Sez. I del Quadro RL – Utili  che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che, quindi, confluiranno nel quadro RN in una percentuale variabile, in dipendenza della tipologia di utile.

La prima sezione del quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

L’ art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per essi la tassazione nella misura del 26%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

In deroga a quanto su detto, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata, ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.

I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nel Quadro RL se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili derivanti da partecipazione di natura non qualificata relativi a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società.
In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d’imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d’imposta.

Nel rigo RL1,vanno indicati gli utili  corrisposti da società di capitali o enti commerciali non residenti, riportati nell’apposita certificazione.  In particolare si dovrà indicare:

  • nella colonna 1 della Sez. I del Quadro RL:
    • il codice 1, in caso di utili di natura qualificata corrisposti da imprese in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 2, in caso di utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 3, comma 1, a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Invece, gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono,  essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 3, in caso di utili corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, questi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 4, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, b), del TUIR, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 5, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 6, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR,  prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 7, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 8, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 9, in caso di utili corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 10, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 11, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • nella colonna 2:
    • il 40% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7;
    • il 49,72% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8;
    • il 58,14% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9 o 10 o 11;
    • il 100% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Nella Sez. V del Quadro RM vanno indicati gli Utili soggetti ad Imposta Sostitutiva  pari al 26% , diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), tra cui i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Il contribuente, solo per gli Utili derivanti da partecipazioni  qualificate, ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva  assoggettando questi a Tassazione Ordinaria (in questo caso compilerà il quadro RL Sez. I). In tal caso avrà diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero e dovrà compilare il Quadro CE.

Gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate,  non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Dal 1 gennaio 2018, anche gli utili  di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili  di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, occorre avere riguardo alle  istruzioni al quadro RL.

Nella Sez. VIII del Quadro RM vanno indicati  gli Utili soggetti a Tassazione Separata

La sezione VIII del Quadro RM deve essere compilata:

  •  dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4 del TUIR (c.d. controlled foreign companies o cfc) diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d’informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167, di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo (si veda “Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate) ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello REDDITI 2019
  • nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d’informazioni, o localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine “CFC” si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto).
  • dai soci o associati di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  • nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.

Il quadro FC  va compilato:

  • dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

Le disposizioni del comma 1 dell’art.167, che prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere a) o b) del comma 5 dell’art. 167

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente .

5bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

  • ai sensi del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
    • hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

  • Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168 ter) e compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

Il quadro CE è riservato ai contribuenti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO CE – Credito di imposta per redditi prodotti all’estero per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata

L’art. 165 TUIR  prevede che il contribuente possa detrarre dall’imposta sui redditi dovuta in Italia un credito per le imposte versate all’estero.

Ai sensi dell’art. 165 comma 1 del TUIR, la detrazione è, però, ammissibile “fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

L’imposta dovuta in Italia costituisce, quindi, il limite massimo entro cui può essere operata la detrazione; infatti, se le imposte versate all’estero superano quelle dovute in Italia, si genera una limitata doppia imposizione del provento e l’eccedenza di imposta estera non è recuperabile.

Il credito per le imposte pagate all’estero può essere scomputo dall’IRES dovuta in Italia se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in Italia. A tal fine, l’art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:

  • produzione di un reddito estero;
  • pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
  • concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.

Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:

    • inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
    • superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.

Il comma 1 dell’articolo 165 del TUIR prevede la regola generale per il calcolo del “foreign tax credit”, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Quanto sopra può essere reso con la seguente formula:

(Reddito estero / (Reddito complessivo – perdite pregresse)) x imposta italiana

Le disposizioni contenute nell’articolo 165 del TUIR subordinano il riconoscimento del credito a particolari limiti e condizioni.

  • L’accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d’imposta italiana, corrispondente al rapporto “Reddito Estero” /  “Reddito complessivo”, da assumere nei limiti dell’imposta netta dovuta per il periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.
  • Il rapporto  “Reddito Estero” /  “Reddito complessivo” al netto delle perdite di esercizi precedenti, può risultare superiore ad “1” quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso, come conferma anche la Relazione al decreto legislativo n. 344 del 2003, e come già chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, il rapporto si considera pari a “1”, non potendo l’imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all’imposta effettivamente dovuta. Infatti, in caso contrario, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.

Il quadro CE è riservato ai contribuenti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

E’ necessario conservare la documentazione da cui risultino:

  • l’ammontare del reddito prodotto
  • le imposte pagate in via definitiva

al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption.
Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le
eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione da
scomputare dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).
Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta

Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 47, comma 4, del TUIR).

Lo stesso credito d’imposta è riconosciuto al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lett. a), del medesimo art. 167. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi degli artt. 47, comma 4, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 68, comma 4-bis, e 86, comma 4-bis, del TUIR.

Si ricorda che per tali utili e plusvalenze il credito d’imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147 del 2015.

Nel prosieguo delle presenti istruzioni il credito d’imposta di cui agli artt. 47, comma 4, 68, comma 4-bis, 86, comma 4-bis, del TUIR è definito “credito d’imposta indiretto”.

Il quadro CE è suddiviso in tre Sezioni:

la Prima Sezione è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;

  • Prima Sezione – I A Righi CE1 – CE3 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 1, art. 165 del TUIR e credito di imposta di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.
  • Prima Sezione – I B Righi CE4- CE5 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 1, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.

la Seconda Sezione è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante;

  • Seconda Sezione – II A Righi CE6 – CE8 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Dati relativi alla determinazione del credito.
  • Seconda Sezione – II B Righi CE9 – CE10 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione.
  • Seconda Sezione – II C Righi CE11 – CE22 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni.

la Terza Sezione è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

  • Terza Sezione Righi CE23 – CE26.

Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.

SEZIONE I – Credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell’art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

  • la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
  • la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

SEZIONE I-A

Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito

nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione

  • pari alla somma delle imposte pagate all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate; allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.

Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.

Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” nell’appendice al primo fascicolo);
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
  • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2017 nello Stato A, si è resa definitiva un’imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31 ottobre 2018 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30 settembre 2019, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30 settembre 2019 (termine di presentazione della presente dichiarazione).

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito.

Si precisa che in presenza di un’imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
  • nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

 

Stato estero

 

 Anno di produzione

 

Reddito estero

 

Imposta pagata all’estero

 

di cui resasi definitiva entro il 31/10/2017

 

di cui resasi definitiva entro il 31/10/2018

Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all’imposta resasi definitiva entro il 31/10/2017
A 2016 1.000 350 200 150 200
B 2016 2.000 600 600 600

Con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

  • nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

  • nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione.
    A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 – colonna 9

La colonna 14, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Determinazione del credito d’imposta indiretto

Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze;
  • nella colonna 3, gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
  • nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione della società controllata estera che ha maturato gli utili;
  • nella colonna 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi;

  • nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;

  • nella colonna 11, l’importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 – colonna 9
  • nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi degli artt. 47, comma 4, del TUIR;
  • nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12;
  • nella colonna 14, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
  • nella colonna 15, uno dei seguenti codici:

codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;

codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d’imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

SEZIONE I-B

Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A.

Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all’anno 2017 ed il terzo rigo all’anno 2018, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l’anno 2017 ed uno per l’anno 2018).

In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato:

  • nella colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
  • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei righi della sezione I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

SEZIONE II – Credito d’imposta di cui al comma 6 dell’art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 comma 6, del TUIR.

Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II-A.

SEZIONE II-A

Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi. In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
  • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
Esempio:
Imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
Imposta netta = 70
credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
importo da indicare nella colonna 6 100 – 70 = 30
  • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

((col. 3 x col. 7)/ col. 5) – col. 4

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta nazionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

(col. 3 x col. 7) / col. 5

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto). Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

  • se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito estero non avesse concorso al reddito complessivo. L’importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8;
  • se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

  • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

col. 4  –    (col. 3 x col. 7) / col. 5

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma

  1. Tale circostanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati nella presente dichiarazione. Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo. In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

  • nella colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
  • nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 14, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
  • nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata. Colonna 11 non compilata

Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale. Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

col. 8 – col. 12

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

Colonna 11 compilata

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  • riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare LimiteCredito = Capienza – col. 12 (l’importo della Capienza è quello come sopra determinato (col. 8 – col. 11))

Se LimiteCredito è minore di zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’ importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

Se LimiteCredito è uguale a zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

  • nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;
  • nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
  • nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza: col. 9 – col. 14

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

  • nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretta

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

In particolare, nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata;
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;
  • nella colonna 3, gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
  • nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto nella sezione I, va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
  • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:

((col. 3 x col. 7) – col. 4) /col. 5

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;

  • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:

(col. 4 – (col. 3 x col. 7)) / col. 5

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo “Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”. Nella colonna 18 va indicato uno dei seguenti codici:

  • codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta indiretto;
  • codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d’imposta ex art. 165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Disposizioni comuni

Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può ec-cedere l’importo dell’imposta netta relativo al suddetto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito indiretto.

SEZIONE II-B

Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.

Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
  • nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;

  • nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.

Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption ” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”).

Nel rigo CE11, colonna 1, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello Redditi PF 2018 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

  • nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 6 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 7 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 7 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 8 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 9 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11, colonna 1, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, colonna 1, e derivanti dal modello Redditi PF 2018 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

  • nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15, col. 2 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 5 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 6 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 7 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 7 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 8 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 9 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 9 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora l’eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della pre-cedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera. Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

Rigo CE16 -Calcolo del credito

Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12.

Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato. Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16. Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.

Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo

CE16; si precisa inoltre, che:

  • il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
  • le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

Rigo CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

Rigo CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13. Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15.
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 9 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle ec-cedenze di imposta, occorre tener conto anche dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nel-l’esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

  • calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 – 150 = –50; trattandosi di un valore negativo, RIPORTO A1 = 50;
  • CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
  • CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPORTO A2) = 0 – 0 = 0 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A3 = 0
  • CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata; in questo caso RIPORTO A4 è pari a RI-PORTO A3;
  • CE14, col. 5, calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A5 = 0;
  • CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPORTO A5) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A6 = 0;
  • CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 – RIPORTO A6) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A7 = 0;
  • CE14, col. 8 calcolare (CE12, col. 8 – RIPORTO A7) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A8 = 0;
  • CE14, col. 9 essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
  • CE15, col. 9 calcolare (CE13, col. 9 – CE16, col. 3) = 70 – 70 = 0 (residuo d’imposta estera);

La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d’imposta anteriori all’opzione per il regime della trasparenza. Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella “Casi particolari” non va barrata.

Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”

In tale situazione, il contribuente deve:

  • procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estera devono essere riportate nel rigo CE13, distintamente per periodo di formazione;
  • riportare nella colonna 2 del rigo CE16 la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
  • riportare nella colonna 5 del rigo CE16 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;
  • riportare nella colonna 3 del rigo CE16 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo;

Per la compilazione del rigo CE15 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO CE15”.

Le istruzioni fornite per i righi CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i righi da CE19, CE21 e CE22.

Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo CE13 vanno riportate le eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo CE15 del modello REDDITI PF 2018.

SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165 nonché dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.

Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR e dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 – CE25

L’importo così determinato va riportato nel rigo RN29, colonna 2, del quadro RN.

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO FC – Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

L’art. 167, comma 1, del TUIR, reca la disciplina  cosiddetta CFC (controlled foreign companies), volta a contrastare la dislocazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di imprese controllate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ( laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia), diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Tale disciplina si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

Le disposizioni del comma 1 dell’art.167, che prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere a) o b) del comma 5 dell’art. 167. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della legge n. 212 del 2000.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

La disciplina in esame si applica, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
  2. hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168 ter)e compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, e considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un’unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell’art. 167 del TUIR e data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

Il quadro FC  va compilato, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.

Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente quadro si compone di sette sezioni:

  • la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi della CFC o della stabile organizzazione;
  • la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione;
  • la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC o della stabile organizzazione;
  • la sezione II-C, riservata alle perdite virtuali domestiche;
  • la sezione III, riservata alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;
  • la sezione IV, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dalla CFC;
  • la sezione V, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
  • la sezione VI, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.

SEZIONE I – Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché i dati identificativi della stabile organizzazione.

La casella denominata “Art. 167, comma 8-bis”, deve essere compilata qualora la CFC sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 167 del TUIR, indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR;
  • “2”, se, pur non ricorrendo la condizione di cui alla lett. a) del citato comma 8-bis, il contribuente intenda compilare la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche (in tal caso, oltre alla sezione II-C, va compilata anche la sezione I e non vanno compilate le altre sezioni).

La casella denominata “Art. 168-ter, comma 4” deve essere barrata qualora per le stabili organizzazioni all’estero non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167 del TUIR (nei casi in cui l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero).

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il soggetto residente controllante deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 o al comma 8-bis dell’art. 167. A tal fine deve essere compilata la casella denominata “art. 167, comma 8-quater”, indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
  • “2”, -in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disappli-cazione della disciplina CFC.

Inoltre, deve essere compilata anche la casella “Esimente” indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, nel caso di cui al comma 5, lettera a), art. 167 del TUIR;
  • “2”, nel caso di cui al comma 5, lettera b), art. 167 del TUIR.

Quest’ultima casella non va compilata nel caso in cui sia compilata la casella “Art. 167, comma 8-bis”.

Nelle predette ipotesi il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata, in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda che nel caso di cui al comma 8-bis dell’art. 167 l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.

Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:

  • nel campo 1, la denominazione;
  • nel campo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa;
  • nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
  • nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell’ipotesi di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, qualora non ricorrono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167 del TUIR. Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività tramite una stabile organizzazione. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
  • nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice – Fascicolo 1);
  • nel campo 6, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero attraverso una stabile organizzazione, indicare l’in-dirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
  • nel campo 7, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice – Fascicolo 1).
  • Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
  •  se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della CFC;
  • se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della CFC;
  • se il soggetto controllante esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall’art. 5, comma 5, del TUIR.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta del soggetto residente controllante.

Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  •  se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
  •  se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
  • se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
  • se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
  • se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR (dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001).
  • – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Nel campo 11, nell’ipotesi di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progressivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive.

In caso di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione del regime di cui all’art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017), nel campo 12 va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa nell’ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione.

SEZIONE II-A – Determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione

Il reddito è determinato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’ articolo 86, comma 4, del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR. I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa estera controllata o della stabile organizzazione, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all’art.167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione VI del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta. Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E). In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione  da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall’apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello Redditi 2018 – Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR. Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

  • nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro, dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello Redditi SC;
  • nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro, dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello Redditi SC.

In questo rigo va indicato, con il codice 98, l’importo dell’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), di cui all’art. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, eventualmente spettante (circolare n. 35/E del 4 agosto 2016);

Determinazione del reddito o della perdita

  • nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.

Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno;

  • nel rigo FC36 va indicato:

– in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;

– in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;

– in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;

  • nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3;
  • nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato anche l’eventuale credito d’imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto alla CFC (cfr. ri-soluzione n. 108/E del 24 novembre 2016).

SEZIONE II-B – Perdite non compensate

Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

Nel rigo FC41, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

SEZIONE II-C – Perdite virtuali domestiche

La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal periodo d’imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora successivo.

Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei redditi “virtuali” dei periodi d’imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del “tax rate” domestico (in tal caso, va comunque compilato il quadro FC al solo fine di evidenziare nella presente sezione le perdite virtuali che residuano a seguito dello scomputo), ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma 8-bis.

Pertanto, nel rigo FC42 e nel rigo FC43 vanno indicate le perdite virtuali domestiche (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.4) nel periodo d’imposta in cui le stesse emergono nonché quelle che residuano dopo l’utilizzo in sede di calcolo del “tax rate” virtuale domestico ovvero dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel rigo FC42, colonna 2, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1 e nel rigo FC43, colonna 2, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

SEZIONE III – Prospetto e per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponi-bile minimo dei soggetti considerati di comodo

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alla presente Sezione, si fa rinvio, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RS del Modello Redditi 2019 – Società di capitali.

SEZIONE IV – Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale;
  • in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;

– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;

– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;

– partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;

  • in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, al rigo FC37, o al maggior valore tra il reddito indicato al rigo FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53;
  • in colonna 4, la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. Redditi 2019 SC o del Mod. Redditi SP o del Mod. Redditi ENC o del Mod. Redditi PF.

SEZIONE V – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile degli interessi passivi, l’art. 96 del Tuir.

Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

A tal fine nel rigo FC71 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
  • in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta;
  • in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
  • in colonna 4, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente al-l’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel presente periodo d’imposta indicando l’ammontare nel rigo FC31;
  • in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della colonna 3.

Nel rigo FC72 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo FC73 del modello Redditi 2018 e in colonna 2 l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta.

Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo FC71, riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell’importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il presente periodo d’imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l’ammontare nel rigo FC31.

Nel rigo FC73 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell’importo indicato in colonna 1 e il 30 per cento dell’importo di colonna 2 del rigo FC72 e l’importo di colonna 5 del rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nel rigo FC74 va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel presente rigo, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

SEZIONE VI –- Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (casella 2).