Disposizioni antielusione art. 37 bis D.PR. 600/73

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(introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358)

Disposizioni antielusive. (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche,
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari
conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1,
applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto
delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all’amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,
nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu’
delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societa’, nonche’ negozi aventi ad oggetto il
trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d’imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544,
recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative
al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di
azioni, nonche’ il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte
di una societa’;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le
classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui
all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i
soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo
117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater,
qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente
o indirettamente da uno o piu’ soggetti non residenti in uno Stato
dell’Unione europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra societa’ controllate e collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede
legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di
clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
4. L’avviso di accertamento e’ emanato, a pena di nullita’, previa
richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da
inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta
nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili
i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso
d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita’, in
relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al
comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di
cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza
di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della
commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei
commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a
seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a
tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui
l’accertamento e’ divenuto definitivo o e’ stato definito mediante adesione
o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che
provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il
contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate
competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalita’
per l’applicazione del presente comma.

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