LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio

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LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197) (GU n.292 del 17-12-2014 )

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero
nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale
1. Dopo l’articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L’autore
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo
4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo’ avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l’emersione delle attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita’
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche’ per le eventuali
violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. A tal
fine deve:
a) indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria,
mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attivita’ di natura finanziaria costituiti o
detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche’ dei
redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle
imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, dei
contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute, non connessi con le attivita’ costituite o detenute
all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali,
alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i
termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all’invito di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le
ulteriori modalita’ indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo
per l’adesione ai contenuti dell’invito, ovvero le somme dovute in
base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere eseguitoin unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalita’ di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e’ ammessa se la richiesta e’
presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di
qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione
opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo e’ stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti
nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non
puo’ essere presentata piu’ di una volta, anche indirettamente o per
interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti
indicati al comma 1, lettera b), l’Agenzia delle entrate comunica
all’autorita’ giudiziaria competente la conclusione della procedura
di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai
fini di quanto stabilito all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere
a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per
la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti
i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di
cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste
dall’articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7
del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo’ essere attivata
fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta
di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per
l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei
termini per la notifica dell’atto di contestazione ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In
difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione
mediante adesione ai contenuti dell’invito o della sottoscrizione
dell’atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata
relativa all’atto di contestazione per la violazione degli obblighi
di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente
decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di
accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono
automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a
concorrenza dei novanta giorni.
6. Per i residenti nel comune di Campione d’Italia, gia’
esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle
disponibilita’ detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi
di lavoro, da trattamenti pensionistici nonche’ da altre attivita’
lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto comune, il direttore dell’Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative
agli imponibili riferibili alle attivita’ costituite o detenute in
Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione
volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater:
a) e’ esclusa la punibilita’ per i delitti di cui agli articoli
2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e successive modificazioni;
b) e’ altresi’ esclusa la punibilita’ delle condotte previste
dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in
relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute
oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attivita’ oggetto di collaborazione
volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1 del codice
penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30
settembre 2015, entro la quale puo’ essere attivata la procedura di
collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del presente
decreto sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla
meta’ del minimo edittale: a) se le attivita’ vengono trasferite in
Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un
effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attivita’ trasferite in Italia
o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l’autore
delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo
restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all’intermediario finanziario estero presso cui le attivita’ sono
detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorita’ finanziarie
italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita’ oggetto di
collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta
di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al
primo periodo, la sanzione e’ determinata nella misura del minimo
edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si
avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima
delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale
sulle attivita’ produttive, di imposta sul valore aggiunto e di
ritenute e’ fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma 4, qualora l’autore della violazione trasferisca,
successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita’
oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario
localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati di cui alla citata
lettera a), l’autore della violazione e’ obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attivita’,
l’autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4
all’intermediario presso cui le attivita’ sono state trasferite e a
trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita’, tale autorizzazione alle autorita’ finanziarie italiane,
pena l’applicazione di una sanzione pari alla meta’ della sanzione
prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4,
comma 1, del presente decreto e’ definito ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni. Il confronto previsto all’articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e’
operato tra il terzo della sanzione indicata nell’atto e il terzo
della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi
o, se piu’ favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu’ gravi
determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del
presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la
misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo
di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata
nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di
investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e’ fissata al 3 per cento dell’ammontare degli importi non
dichiarati se le attivita’ oggetto della collaborazione volontaria
erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di
informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione
contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili
al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di
entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di cui
al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui
all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di
cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l’ufficio, in luogo
della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi
applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore
complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determina
l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando
l’aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo’ essere presentata solo
nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivita’
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta
oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2
milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la
disponibilita’ delle attivita’ finanziarie e patrimoniali oggetto di
emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun
periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine
degli stessi ne avevano la disponibilita’.
10. Se il contribuente destinatario dell’invito di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto
l’accertamento con adesione e destinatario dell’atto di contestazione
non versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione
volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai
commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L’Agenzia delle entrate
notifica, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un
nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione
dell’invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello
di redazione dell’atto di adesione o di notificazione dell’atto di
contestazione.
Art. 5-sexies. – (Ulteriori disposizioni in materia di
collaborazione volontaria). – 1. Le modalita’ di presentazione
dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi
debiti tributari, nonche’ ogni altra modalita’ applicativa della
relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. L’Agenzia delle
entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria
concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati relativi
alle procedure avviate e concluse.
Art. 5-septies. – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di
dati non rispondenti al vero). – 1. L’autore della violazione di cui
all’articolo 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e’ punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve
rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta’ con la quale attesta che gli atti o documenti
consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i
dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».
2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria
prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al
30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi
dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
a) presentare, con le modalita’ previste dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5-sexies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente
all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la
determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d’imposta
per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono
scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all’invito
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in
base all’accertamento con adesione di cui al medesimo decreto,
secondo le modalita’ ed entro i termini indicati nell’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si
applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
a) l’articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
b) l’articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di
effetti della procedura di collaborazione volontaria;
c) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
d) l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
applicabile al contribuente che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero.
5. L’esclusione della punibilita’ e la diminuzione della pena
previste dall’articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a
commettere i delitti ivi indicati.
6. All’articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall’articolo 48» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 48
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche’ al fine della definizione delle procedure
amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti
convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla
convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n.
99, la responsabilita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e’ limitata alle
ipotesi di dolo».
7. Le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonche’ quelle derivanti
dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per
essere destinate, anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale,
anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilita’
interno;
b) all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a
titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea
e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni.
8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per la ripartizione delle entrate
di cui al comma 7 tra le finalita’ ivi indicate, nonche’ per
l’attribuzione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle
attivita’ necessarie all’applicazione della disciplina di cui al
comma 1 sull’emersione e sul rientro dei capitali detenuti
all’estero, e comunque al fine di potenziare l’azione di prevenzione
e contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, assicurando
l’incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della
qualita’ dei servizi:
a) l’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia’
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo’ procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, all’assunzione a tempo indeterminato di
funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di
assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3,
assicurando la priorita’ agli idonei che sono inseriti in graduatorie
finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una
spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24
milioni di euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;
b) la disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e puo’
essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni
del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i
criteri per il passaggio del personale da una sezione all’altra, in
ragione del progressivo completamento dei processi di
riorganizzazione connessi all’incorporazione di cui all’articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione
«dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale gia’ appartenente all’Agenzia delle dogane. Ai
dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione
«monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto per il personale gia’ appartenente
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all’art. 1:
Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
“Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l’estero di denaro, titoli e valori.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 4 del citato
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:
“Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita’). – 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le societa’ semplici ed equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero
attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli
nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi’
tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati
nel precedente periodo che, pur non essendo possessori
diretti degli investimenti esteri e delle attivita’ estere
di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita’ finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita’ e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi’ per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all’estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 10.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, e’ stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche’, annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
“Art. 43. (Termine per l’accertamento)
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e’ stata presentata la
dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l’avviso di accertamento puo’
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l’accertamento puo’ essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita’, i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell’ufficio delle imposte.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto):
“Art. 57. (Termine per gli accertamenti) – 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’
stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la
data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e’ formata l’eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e’ differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
2. In caso d’omessa presentazione della dichiarazione,
l’avviso d’accertamento dell’imposta a norma del primo
comma dell’art. 55 puo’ essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti
sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
e’ stata commessa la violazione.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell’avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita’, i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
“Art. 5. (Avvio del procedimento) – 1. L’ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l’accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione
agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).
1-bis. Il contribuente puo’ prestare adesione ai
contenuti dell’invito di cui al comma 1 mediante
comunicazione al competente ufficio e versamento delle
somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la
data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di
adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere
unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o
unica rata. In presenza dell’adesione la misura delle
sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, e’
ridotta alla meta’.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate
nell’invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le
modalita’ di cui all’articolo 8, senza prestazione delle
garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme
dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo
a titolo definitivo delle predette somme a norma
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano
agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
definibili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, per i
quali non sia stata prestata adesione e con riferimento
alle maggiori imposte ed altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali stessi che
consentono l’emissione degli accertamenti di cui
all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2.
3.”.
Si riporta il testo dell’articolo 29, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica),
come modificato dalla presente legge:
“Art. 29. (Concentrazione della riscossione
nell’accertamento) – 1. Le attivita’ di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e dell’imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad
adempiere al pagamento e’ altresi’ contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e
dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell’articolo 48, comma 3-bis, e
dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche’ in caso di definitivita’
dell’atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e’ affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione
forzata, con le modalita’ determinate con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato. L’esecuzione forzata e’
sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si
applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative, nonche’ ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore. L’agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita
all’indirizzo presso il quale e’ stato notificato l’atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in
carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo’ essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l’agente della riscossione non invia l’informativa di
cui alla lettera b);
d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta’ e le
modalita’ previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione
forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all’agente della riscossione con
le modalita’ determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui
l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l’espropriazione forzata e’ preceduta dalla
notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’espropriazione forzata, in ogni caso, e’ avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all’agente della
riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo’ essere concessa solo dopo l’affidamento
del carico all’agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita’ di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell’attivita’ di contrasto all’evasione, con
uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell’attivita’ di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all’imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e’ sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161,
e’ depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi’ essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e’ aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis e’ revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All’articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. L’agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita’ indicate nell’articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.».
4. L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte – 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e’ superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente
e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All’articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All’articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche’ il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall’articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall’articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche’ al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la
responsabilita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e’
limitata alle ipotesi di dolo.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge di stabilita’ 2014):
“431. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l’ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia’ considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita’ sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l’ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell’esercizio precedente
derivanti dall’attivita’ di contrasto dell’evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attivita’ di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 346,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2008):
“346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attivita’
di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di
soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre
amministrazioni statali, nonche’ al fine di ridurre gli
oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo
2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche’ della
presente legge, e’ autorizzata la spesa per assunzioni di
personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e
attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e
526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per 7 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro
per l’anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010;
b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5
milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro per
l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di
euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e
16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, anche
nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli
superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a
tali ruoli, con possibilita’ di utilizzare le graduatorie
di idonei dei concorsi gia’ banditi o conclusi, nonche’ per
compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga
all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6
febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1
milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per
l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010;
e) nell’Agenzia delle dogane, che utilizza
prioritariamente le graduatorie formate a seguito di
procedure selettive gia’ espletate e per le quali il limite
di eta’ anagrafica vigente per i contratti di formazione e
lavoro dei soggetti risultati idonei e’ riferito alla data
di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilita’, anche ai sensi dell’ articolo 1, comma 536,
della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per
l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e 62
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia
delle dogane e’ autorizzata a stipulare contratti di
formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, in
particolare, con soggetti risultati idonei, con un
punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle
graduatorie formate a seguito delle procedure indette
dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con
contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500
e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attivita’
amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei
nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non
anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150
posti di collaboratore tributario, terza area funzionale,
F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per
20 posti di collaboratore di sistema, terza area
funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici,
terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni
di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia delle
dogane puo’ stipulare ulteriori contratti di formazione e
lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle
graduatorie formate a seguito delle procedure indette
dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale
inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie
da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al
quarto periodo del comma 345, e’ prioritario rispetto
all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte
dell’Agenzia delle dogane.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
“Art. 23-quater. (Incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del
territorio e soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico) – 1. L’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l’Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell’Agenzia delle dogane e
nell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall’Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
“Agenzia delle dogane e dei monopoli”, e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita’ di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell’articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita’ finanziaria per il bilancio dello Stato
dell’operazione di incorporazione. Fino all’adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita’ dei rapporti
gia’ in capo all’ente incorporato, l’Agenzia incorporante
puo’ delegare uno o piu’ dirigenti per lo svolgimento delle
attivita’ di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia’ intestati all’ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della
relazione redatta dall’organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell’ente medesimo e
trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita’ o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita’ di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e’ inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell’amministrazione incorporante, e’
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita’ del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell’ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l’Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all’area di attivita’
dell’Agenzia del territorio; l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i
compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all’area di attivita’ dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul
territorio dei compiti gia’ devoluti all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
la Guardia di finanza e con l’Agenzia delle entrate. Al
fine di garantire la continuita’ delle attivita’ gia’
facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato,
l’attivita’ facente capo ai predetti enti continua ad
essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i
relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia’ a tal
fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o
atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento
all’Agenzia del territorio ed all’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato si intendono riferite,
rispettivamente, all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall’anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita’ nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l’anno in corso, gia’ di competenza
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e’
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche’ le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all’adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita’ dei
rapporti gia’ in capo all’ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo’ delegare uno
o piu’ dirigenti per lo svolgimento delle attivita’ di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia’
intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e’ approvata la tabella di corrispondenza per
l’inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita’ delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall’ASSI e dall’Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l’istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l’assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e’ rideterminato
l’assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell’attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita’ di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa’ al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 57, comma 1, le parole: «, l’agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all’articolo 62, comma 1, in fine, e’ aggiunto il
seguente periodo: «L’agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all’articolo 64»;
c) all’articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L’agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia’ di competenza dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all’articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori
funzioni dell’agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e’» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e’ inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all’articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia’ riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio

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