DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 – Art. 14 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ( Branch exemption )

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

Art. 14

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
imprese residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 168-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle
stabili organizzazioni di imprese residenti).

1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo
periodo d’imposta.
3. Quando la stabile organizzazione e’ localizzata in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione e’
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita,
relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo.
4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano
alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con
riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state
disapplicate le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui
al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a
quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non
determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio
dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile
organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono
imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si
scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera
riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite
fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione
o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca
dell’opzione di cui al comma 1.
9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della
stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare
dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile
organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al
trasferimento.
10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile
organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei
redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i
criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle
transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile
organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e
collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il
contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo
esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le relative modalita’
applicative.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’impresa residente nel territorio dello Stato puo’
interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una
stabile organizzazione all’estero, da valutarsi anche in base ai
criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie
imposizioni, ove in vigore.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg

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