DISAMINA DELL’ART.167 DEL TUIR ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 208/2015.

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La Legge di Stabilità n. 208/2015 con l’art. 1, comma 142, ha novellato l’art. 167 del TUIR “disposizioni in materia d’imprese estere controllate”.

Per una chiara e semplice visione dello stesso articolo è necessario esaminare il controllo esercitato da parte di un soggetto residente in Italia :

  • nei commi dal n.1 al n. 8, controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come identificati dal comma 4 dell’art. in argomento;
  •  nei commi 8-bis e 8-ter,  in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati al comma 1 o in Stati appartenenti all’UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

L’art. 1 comma 142 della L. 208/2015, ha modificato, superando in sostanza la precedente divisione, basata sui precedenti criteri, tra Stati black e white list, il comma 4 dell’art.167 del TUIR, ponendo un criterio distintivo oggettivo: “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 TUIR, in base al comma 1 del medesimo articolo, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Le condizioni in base alle quali, alternativamente, è possibile, per un soggetto residente, non applicare le disposizioni di cui al comma 1, vengono elencate nel comma 5 alle lettere:

  • a) (svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale come principale attività nel mercato dello Stato territorio di insediamento, lo stesso per le attività bancarie, finanziarie e assicurative), da considerare in abbinamento anche con il disposto di cui al comma 5-bis);
  • b) (dalle partecipazioni non deve conseguire l’effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4).

Ai fini del comma 5, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della Legge 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Nei commi 6 e 7 viene specificato il metodo di assoggettamento a tassazione.

L’art. 1 comma 142, lettera n.4 , ha modificato il comma 8-bis dell’art.167 TUIR, stabilendo che la disciplina di cui al comma 1 del medesimo articolo (imputazione in capo al soggetto residente dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato) trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti alla UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle lettere:

  • a) (assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati ove residenti in Italia);
  •  b) (proventi derivanti per più del 50% da specifiche attività ivi previste dello stesso comma).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’ entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a).

Il comma 8-ter sancisce che le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Ulteriori disposizioni in termini di diritto di interpello e di procedura di accertamento sono contemplati nei commi 8-ter/quater e quinquies.

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