Risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea

Dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le norme europee dettate dalla Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, (il cui recepimento è previsto dalla legge di delegazione europea 2018) sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.
I contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l’eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni.

Finora era in vigore solo una convenzione multilaterale che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato; il contribuente non disponeva tuttavia dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente, né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.
Con il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie:
  • i contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l’eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri in questione devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni;
  • se al termine di questo periodo non si è reperita una soluzione, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva destinata a pronunciare un parere.
    In caso di inadempienza degli Stati membri, il contribuente può adire le vie legali dinanzi al giudice nazionale per obbligare gli Stati membri ad agire
    ;
  • la commissione consultiva sarà composta da 3 membri indipendenti nominati dagli Stati membri interessati e rappresentanti delle autorità competenti in questione, ed è tenuta a esprimere un parere entro 6 mesi, cui gli Stati membri devono attenersi, salvo nel caso in cui concordino una soluzione diversa entro 6 mesi dal parere;
  • se la decisione non è attuata, il contribuente che ha accettato la decisione finale e ha rinunciato al diritto ai mezzi di impugnazione a livello nazionale entro 60 giorni dalla notifica può chiedere l’attuazione dinanzi al giudice nazionale. Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare, integralmente o in sintesi, la decisione finale, che deve essere comunicata ai contribuenti.
La nuova direttiva si applica a qualsiasi reclamo presentato dal 1° luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Le autorità competenti possono inoltre concordare di applicare la direttiva a qualsiasi reclamo presentato prima di tale giorno o nei precedenti esercizi fiscali.
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