Criptovalute – IVA

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 22 ottobre 2015 (causa C-264/14), ha stabilito che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.
I giudici lussemburghesi hanno annoverato tali operazioni tra quelle «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112. Muovendo da tale assunto, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 72/E del 2016, ha stabilito che tali operazioni sono esenti Iva, in base all’articolo 10, comma 1, n. 3 del Dpr 633/1972.
In questa stessa prospettiva, si muove la prima sentenza di un giudice italiano in tema di criptovalute (sentenza. 195/2017) del Tribunale di Verona che equipara l’acquisto di criptovalute a un contratto di investimento.

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